Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
2.1.7 Capitolo 2: Richiedenti l'asilo, Sezione 5: Esecuzione dell’allontanamento e misure sostitutive
Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria
Cpv. 1 e 2 (abrogati)
In caso di rifiuto della domanda d'asilo è disposto l'allontanamento dalla Svizzera. Tale provvedimento è eseguito solo se lecito, ragionevolmente esigibile e tecnicamente possibile. Tale principio è sancito sia dall'articolo 44 capoverso 2 LAsi vigente che dall'articolo 83 capoverso 1 LStr.
Le conseguenze giuridiche dell'ammissione provvisoria sono rette in maniera circostanziata dalla LStr (cap. 11, art. 83–88). Per questo motivo è sufficiente prevedere nella LAsi un riferimento generale alla LStr.
In tal modo è manifesto che le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono le stesse. Poco importa che lo straniero in questione sia stato inizialmente attribuito al settore dell'asilo o a quello degli stranieri. Tale precisazione di carattere sistematico corrisponde del resto alla prassi attuale.
2.1.8 Capitolo 3: Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati, Sezione 1: Concessione dell'asilo
Art. 52 Ammissione in un Paese terzo
Cpv. 2 (abrogato)
L’abrogazione dell'articolo 52 capoverso 2 LAsi è la conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 20 LAsi, in seguito alla quale non è più possibile depositare una domanda d'asilo all'estero. L'articolo 52 capoverso 2 LAsi è dunque obsoleto e può essere abrogato (cfr. il commento agli art. 19 e 20 LAsi).
2.1.9 Capitolo 4: Protezione provvisoria e statuto delle persone bisognose di protezione, Sezione 2: Procedura
Art. 68 Persone bisognose di protezione che si trovano all’estero
Cpv. 3 (abrogato)
In seguito alla proposta di abrogazione dell'articolo 20 LAsi non sarà più possibile depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Tale restrizione è parimenti applicabile alle domande d'asilo individuali di persone bisognose di protezione che si trovano all'estero. L'UFM definisce come sinora i gruppi di persone che possono beneficiare della protezione provvisoria in Svizzera (art. 68 cpv. 1 LAsi; cfr. il commento agli art. 19 e 20 LAsi).