Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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fornisce ad esempio nessuna indicazione concernente il numero di membri di una medesima famiglia a carico di una persona esercitante un'attività lucrativa (cosiddetto «fattore W»). Ora, trattasi di un'informazione indispensabile per stabilire correttamente il numero di persone indigenti di cui bisogna tenere conto per il calcolo degli importi forfettari. Occorre pertanto colmare tale lacuna allargando la statistica dell'aiuto sociale. Rientrante nella sfera di competenza dell'Ufficio federale di statistica (UST), questo strumento riunisce i dati relativi ai beneficiari dell'aiuto sociale residenti in Svizzera (Svizzeri, stranieri titolari di un permesso di domicilio o di dimora). In avvenire si prevede di farvi figurare anche i dati concernenti i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente (progetto eAsyl) nonché i rifugiati (progetto FlüStat). I Cantoni sono stati associati a tali progetti. Lo stesso vale per il nuovo modello di monitoraggio delle spese legate al soccorso d'emergenza. Il ricorso a questi strumenti finanziari (statistica dell'aiuto sociale e monitoraggio delle spese legate al soccorso d'emergenza) è utile solo se tutti i Cantoni vi prendono parte secondo criteri uniformi e in base alla medesima chiave di ripartizione delle spese. La disposizione legale proposta obbliga i Cantoni a rilevare questi dati e a metterli a disposizione dell'UFM oppure a registrarli in SIMIC.
Art. 91 Altri sussidi
Cpv. 4 (abrogato)
L’abrogazione dell'articolo 91 capoverso 4 LAsi è dovuta alla nuova formulazione dell'articolo 55 LStr. Il contenuto dell'articolo 91 capoverso 4 LAsi figurerà d'ora in poi nell'articolo 55 capoversi 1 - 3. L'articolo 91 capoverso 4 LAsi può pertanto essere abrogato (cfr. il commento agli art. 55 e 87 LStr).
2.1.12 Capitolo 7: Trattamento di dati personali
Art. 100a (nuovo) Sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti (MIDES)
In virtù degli articoli 26 capoverso 2 e 22 capoverso 1 LAsi, il CRP o l'autorità competente all'aeroporto sono abilitati a raccogliere le generalità del richiedente, a registrarne i dati biometrici e a interrogarlo sommariamente sui motivi d'asilo. Onde assicurare il buon svolgimento della procedura d'asilo e il buon andamento della dimora, l'UFM può, conformemente agli articoli 26 capoverso 1 e 22 capoverso 3 LAsi, in combinato disposto con l'articolo 17 OAsi 1, affidare tali incarichi a terzi. Nella misura in cui lo esige il compimento del loro mandato, i terzi cui l'UFM ha affidato degli incarichi possono trattare le generalità di un richiedente l'asilo o di una persona da proteggere (art. 96 cpv. 1 LAsi). L’autorità competente raccoglie le generalità dei richiedenti l'asilo che depositano la loro domanda in un aeroporto. Può raccogliere anche i loro dati biometrici e interrogarli sommariamente sui motivi d'asilo (art. 22 cpv. 1 LAsi).
Il sistema MIDES consentirà di registrare i dati personali (o generalità) nonché i dati biometrici e i dati degni di particolare protezione. MIDES comprenderà parimenti un sistema di gestione teso ad assicurare il buon svolgimento delle procedure nei CRP e presso gli aeroporti nonché ad organizzare il collocamento. Se, conformemente ai