Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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2.1.10 Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza
Art. 82 Prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza
Cpv. 2
Questa modifica è resa necessaria dalla nuova sezione 3 «Riesame e domande multiple» del capitolo 8 LAsi, che prevede una procedura speciale per le domande di riesame e le domande multiple. Secondo il diritto vigente, i richiedenti oggetto di una decisione d'asilo negativa passata in giudicato sono esclusi dall'aiuto sociale. In caso di bisogno è concesso, su domanda, unicamente un soccorso d'emergenza. Tale principio si applica parimenti durante la procedura di ricorso straordinaria – ovvero dopo il deposito di una domanda di riesame – a prescindere da un'eventuale sospensione dell'esecuzione. Attualmente le persone che depositano una nuova domanda ottengono invece, durante la procedura, prestazioni ordinarie dell'aiuto sociale. D'ora in poi le domande multiple soggiaceranno alle disposizioni particolari della LAsi (art. 111b segg. LAsi) inerenti alla procedura speciale. La possibilità di ottenere un aiuto sociale durante la procedura nel quadro di una nuova domanda può incitare determinate persone ad avviare tale procedura anche se manifestamente votata all'insuccesso. Ciò ostacola dunque una conclusione rapida della procedura d'asilo e dissuade i richiedenti respinti dal lasciare autonomamente la Svizzera. Vi è inoltre il rischio che in tal modo venga aggirata la soppressione dell'aiuto sociale.
Le persone che depositano più domande vanno pertanto escluse dall'aiuto sociale per tutta la durata della procedura (compreso il ricorso), com'è tuttora il caso per le persone che hanno depositato una domanda di riesame o di revisione. In caso di bisogno, queste persone possono ottenere un soccorso d'emergenza. Questo principio resta valevole anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa; per quanto concerne le domande multiple - e contrariamente alle domande di riesame – ciò può essere il caso solo dopo la conclusione della procedura, dato che la persona che ha depositato una nuova domanda ai sensi dell'articolo 42 LAsi può dimorare in Svizzera fino al termine della procedura (compreso il ricorso). Sebbene sia utile poter restare in Svizzera sino al termine di questa procedura, nulla giustifica il versamento delle prestazioni dell'aiuto sociale.
2.1.11 Capitolo 6: Sussidi federali
Art. 89a (nuovo) Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi
Secondo la ripartizione attuale delle mansioni in materia d'asilo, i Cantoni sono competenti per il versamento dell'aiuto sociale alle persone rientranti nei settori dell'asilo e dei rifugiati nonché per la loro integrazione. La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'aiuto sociale sotto forma di importi forfettari e versa inoltre un contributo forfettario alle spese sostenute dai Cantoni in materia d'integrazione. Dal 1° gennaio 2008, l’UFM calcola e versa i contributi forfettari in base ai dati del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
I dati SIMIC sono registrati o notificati in parte dai Cantoni. Esso non contiene tuttavia tutte le informazioni necessarie per fissare o adeguare gli importi forfettari per il rimborso delle spese d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza o per il rimborso delle spese sostenute dai Cantoni in materia d'integrazione. SIMIC non