Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
I dati SIMIC sono registrati o notificati in parte dai Cantoni. Esso non contiene tuttavia tutte le informazioni necessarie per fissare o adeguare gli importi forfettari per il rimborso delle spese d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza o per il rimborso delle spese sostenute dai Cantoni in materia d'integrazione. SIMIC non fornisce ad esempio nessuna indicazione concernente il numero di membri di una medesima famiglia a carico di una persona esercitante un'attività lucrativa (cosiddetto «fattore W»). Si tratta però di un'informazione indispensabile per stabilire correttamente il numero di persone indigenti di cui bisogna tenere conto per il calcolo degli importi forfettari. Occorre pertanto colmare tale lacuna allargando la statistica dell'aiuto sociale. Rientrante nella sfera di competenza dell'UST, questo strumento riunisce i dati relativi ai beneficiari dell'aiuto sociale residenti in Svizzera (Svizzeri, stranieri titolari di un permesso di domicilio o di dimora). In avvenire si prevede di farvi figurare anche i dati concernenti i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente (progetto eAsyl) nonché i rifugiati (progetto FlüStat). I Cantoni sono stati associati a tali progetti. In virtù dell'articolo 102a LAsi, ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l’UST comunica periodicamente all’UFM, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull’asilo che ricevono prestazioni dell’aiuto sociale pubblico.
Nel quadro dello sviluppo dei progetti eAsyl e FlüStat è emerso che i dati personali inseriti nel SIMIC non sempre concordano con i rilevamenti dell'UST. Per garantire la qualità dei dati è necessario che l'UST comunichi all'UFM, oltre ai dati anonimizzati e aggregati, anche i dati personali che non coincidono con la statistica dell'aiuto sociale. Grazie a tali informazioni, l'UFM potrà procedere a un controllo delle incongruenze tra la statistica dell'aiuto sociale e SIMIC e effettuare o far effettuare le necessarie correzioni. In tal modo sarà possibile migliorare la qualità dei dati di SIMIC, di eAsyl e di FlüStat e quindi calcolare con maggior precisione gli importi forfettari globali versati per rimborsare le spese d'aiuto sociale rientranti nel settore dell'asilo.
Per questo motivo, secondo il nuovo capoverso 2 l'UST comunica periodicamente all'UFM, ovvero dopo ogni rilevamento, i dati personali registrati in SIMIC che non coincidono con i rilevamenti dell'UST.
2.1.13 Capitolo 8: Protezione giuridica, Sezione 2: Procedura di ricorso a livello federale
Art. 108 Termini di ricorso
Cpv. 2bis (nuovo)
Questa modifica è resa necessaria dalla nuova sezione 3 «Riesame e domande multiple» del capitolo 8 LAsi, la quale introduce una procedura che consente di trattare celermente e uniformemente le domande di riesame e le domande multiple. D'ora in poi la procedura si svolgerà unicamente per scritto. Se non sono adempite le condizioni formali di cui agli articoli 111b e 111c LAsi non si entra nel merito delle domande di riesame o delle domande multiple corrispondenti. I ricorsi contro le decisioni (decisione materiale o decisione di non entrata nel merito) emanate in virtù dell'articolo 111b (riesame) e contro le decisioni di non entrata nel merito relative a una domanda multipla emanate in virtù dell'articolo 111c devono essere inoltrati