Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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capoversi 4 e 5 della proposta di modifica della legge, l'UFM accorda l'accesso a MIDES a terzi mediante procedura d'appello, deve assicurarsi che rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. Indipendentemente dalla colpevolezza, l'UFM risponde per i danni causati dai terzi incaricati di trattare i dati.
Il sistema MIDES è ancora in fase di sviluppo. È previsto di creare un'interfaccia con SIMIC. I dati personali ai sensi del capoverso 2 lettera a della proposta di modifica sono registrati automaticamente in SIMIC al momento dell'introduzione in MIDES. Nel quadro dell'ulteriore sviluppo dei due sistemi d'informazione MIDES e SIMIC è concepibile che altri dati personali trattati in MIDES, come ad esempio i verbali degli interrogatori sommari di cui al capoverso 2 lettere b e c, nonché i dati biometrici rilevati nei centri di registrazione e di procedura e presso gli aeroporti, possano essere ripresi direttamente in SIMIC. Se del caso, sarebbe d'uopo modificare la legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA; RS 142.51) tenendo conto dei dati personali degni di particolare protezione ripresi direttamente dal sistema MIDES. Secondo l'articolo 13 capoverso 2 Cost., ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Questa disposizione è fondata sulla CEDU. Conformemente all'articolo 17 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. L'articolo 19 capoverso 3 LPD esige inoltre che i dati personali degni di particolare protezione possano essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. Questa disposizione vale anche per la ripresa dei dati degni di particolare protezione in un altro sistema informatico. È parimenti tenuto conto delle esigenze dal profilo della protezione dei dati risultanti dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. È d'uopo segnalare in particolare che l'interessato dev'essere informato circa le finalità del trattamento cui sono destinati i dati comunicati o trasmessi (art. 10 della direttiva).
Art. 102a Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale
Cpv. 1, cpv. 2 (nuovo)
Ad cpv. 1
Vista l'introduzione di un nuovo capoverso 2, il tenore dell'articolo 102a LAsi è ripreso tale e quale nel capoverso 1.
Cpv. 2 (nuovo)
Secondo la ripartizione attuale delle mansioni in materia d'asilo, i Cantoni sono competenti per il versamento dell'aiuto sociale alle persone rientranti nei settori dell'asilo e dei rifugiati nonché per la loro integrazione. La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d'aiuto sociale sotto forma di importi forfettari e versa inoltre un contributo forfettario alle spese sostenute dai Cantoni in materia d'integrazione. Dal 1° gennaio 2008, l’UFM calcola e versa i contributi forfettari in base ai dati del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).