Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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presso il TAF entro cinque giorni lavorativi. Per quanto concerne le decisioni materiali di cui all'articolo 111c, il termine di ricorso è retto dagli articoli 105 e seguenti LAsi. I ricorsi contro le decisioni relative alle domande multiple (art. 111c LAsi) hanno un effetto sospensivo.
Art. 109 Termine d’evasione dei ricorsi
Cpv. 1 e 2
Secondo l'articolo 109 capoverso 1 LAsi, il TAF si pronuncia di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 111c e 111b LAsi, analogamente a quanto previsto per le decisioni di non entrata nel merito.
In caso di rinuncia allo scambio di scritti e se non sono necessari ulteriori atti procedurali, il TAF decide entro cinque giorni feriali sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 111b o 111c.
Art. 110 Termini di procedura
Cpv. 1
Per i ricorsi contro le decisioni secondo l'articolo 111b LAsi, il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di tre giorni, analogamente a quanto previsto per le decisioni di non entrata nel merito.
2.1.14 Capitolo 8: Protezione giuridica, Sezione 3: Riesame e domande multiple
Titolo prima dell'articolo 111b (nuovo)
Sezione 3 Riesame e domande multiple
Secondo il diritto vigente, un richiedente l'asilo è in grado di prorogare la propria dimora in Svizzera, una volta conclusa definitivamente la procedura, depositando una domanda di riesame o presentando una nuova domanda (domande multiple). Presentando una nuova domanda, l'interessato conserva lo statuto di richiedente l'asilo per quanto concerne l'aiuto sociale e l'esercizio di un'attività lucrativa. Capita pertanto che vengano depositate nuove domande (domande multiple) anche se manifestamente votate all'insuccesso. Il loro numero è del resto fortemente aumentato. Nel corso degli ultimi tre anni, la proporzione di tali domande rappresentava attorno al 14 per cento dell'insieme delle domande d'asilo. Nel periodo tra il 1996 e il 1999, tale proporzione era del 6 per cento ; tra il 2000 e il 2004 è quindi passata a circa il 10 per cento.
È opportuno quanto necessario impedire che la procedura venga ritardata abusivamente. È pertanto previsto di definire, nel quadro della sezione 3 del capitolo 8 intitolata «Riesame e domande multiple», una procedura uniforme e rapida che si svolga unicamente per scritto. Durante tale procedura il richiedente avrà accesso unicamente al soccorso d'emergenza. Come secondo il diritto vigente, l'UFM dovrà