Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
esaminare accuratamente, caso per caso, le allegazioni motivate nel quadro di tale procedura in seguito a una decisione d'asilo negativa passata in giudicato.
Art. 111b (nuovo) Riesame
L'attuale prassi dell'UFM, che consiste nel riesaminare una decisione d'asilo e di allontanamento passata in giudicato se gli vengono presentati importanti fatti nuovi o nuovi mezzi probatori, sarà sancita a livello di legge nei capoversi 1 e 2. Nella prassi giuridica sono considerati nuovi i fatti e mezzi di prova verificatisi entro il passaggio in giudicato della decisione anteriore o che sono esistiti fino al passaggio in giudicato della decisione anteriore. Questi fatti o mezzi di prova non erano inoltre noti al momento della procedura d'asilo anteriore e non hanno pertanto potuto essere invocati, oppure non era ragionevolmente esigibile che l'interessato adducesse i mezzi di prova entro i termini previsti. Tali fatti e i mezzi di prova sono importanti nella misura in cui avrebbero potuto sfociare in una decisione diversa.
Il capoverso 3 disciplina la procedura in caso di domanda di riesame. Se non è adempita una delle esigenze formali o se manca ad esempio la motivazione, l'UFM non entra nel merito. Il termine di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito è di cinque giorni lavorativi (cfr. art. 108 cpv. 2bis LAsi). Se lo ritiene utile, l'UFM può procedere a nuovi chiarimenti – ad esempio un esame dei documenti – nel quadro della domanda di riesame conformemente all'articolo 12 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Per il resto, la procedura è retta dalla PA.
Il rigetto della domanda di riesame e la decisione di non entrata nel merito sono impugnabili. Il termine di ricorso è di cinque giorni lavorativi (cfr. art. 108 cpv. 2bis LAsi).
Per motivi di sistematica, il vecchio articolo 112 LAsi vertente sull'effetto della presentazione di una domanda di riesame va spostato senza modifiche materiali all'articolo 111b capoverso 4 LAsi. L'articolo 112 LAsi può pertanto essere abrogato. Come sinora, la presentazione della domanda di riesame non sospende l'esecuzione della decisione di allontanamento passata in giudicato, a meno che l'UFM decida altrimenti (art. 111b cpv. 4 LAsi). Tale è il caso in particolare se i motivi addotti non possono essere valutati in maniera definitiva ed emerge la necessità di procedere a ulteriori ricerche. Come sinora, i richiedenti l'asilo interessati ottengono, su domanda, il soccorso d'emergenza durante la procedura di riesame (cfr. art. 82 cpv. 2 LAsi).
Art. 111c (nuovo) Domande multiple
Se un richiedente l'asilo fa valere nuovi motivi d'asilo che non si riferiscono alla procedura d'asilo anteriore sfociata in una decisione passata in giudicato, si tratta di una nuova domanda d'asilo. Contrariamente alla domanda di riesame, una nuova domanda adduce nuovi motivi d'asilo intervenuti dopo il passaggio in giudicato della decisione anteriore. Ora, si è dovuto constatare che le domande ulteriori, ovvero presentate consecutivamente al rifiuto della domanda iniziale, hanno sovente quale unico scopo quello di protrarre la dimora in Svizzera. Queste domande vanno pertanto esaminate nel quadro di una procedura speciale (cfr. il commento alla