Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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2.1.15 Capitolo 9: Collaborazione internazionale e commissione consultiva

Art. 114 Commissione consultiva

(abrogato)

L’abrogazione dell'articolo 114 LAsi è legata alla modifica dell'articolo 58 LStr. Il 1° gennaio 2008 è stata istituita la Commissione federale della migrazione (CFM), in sostituzione della Commissione federale degli stranieri (CFS) e della Commissione federale dei rifugiati (CFR), allora dissolte. In tale contesto, l'articolo 114 LAsi, che disciplina l'istituzione, da parte del Consiglio federale, di una commissione consultiva per le questioni dei rifugiati, dev'essere abrogato (cfr. il commento all'art. 58 LStr).

2.1.16 Capitolo 10: Disposizioni penali concernenti il capitolo 5 sezione 2

Si verifica regolarmente che i richiedenti l'asilo che, nel corso della procedura d’asilo non possono far valere fatti rilevanti, partecipino a manifestazioni politiche o pubblichino in Internet opinioni critiche nei confronti delle autorità del loro Paese di provenienza. In tal modo, taluni di essi tentano unicamente di creare nuovi fatti per giustificare la qualità di rifugiato. È d'uopo combattere siffatti abusi del diritto in materia d'asilo. D'ora in poi, le persone interessate devono pertanto poter essere punite per il loro comportamento abusivo. È però assai più importante introdurre la possibilità di punire in special modo le persone e organizzazioni che aiutano i richiedenti l'asilo a svolgere attività politiche abusive, sfruttando così la situazione difficile di queste persone per arricchirsi. Affinché queste attività politiche abusive, nonché la loro pianificazione, la loro organizzazione e il loro incoraggiamento, possano essere sanzionati penalmente, sono introdotte tre nuove disposizioni agli articoli 115 capoverso 1 lettera d e 116 lettere c e d LAsi.

Art. 115 Delitti

Periodo introduttivo e lett. d (nuova)

Periodo introduttivo

La nuova parte generale del codice penale (CP; RS 311.0), in vigore dal 1° gennaio 2007, comporta una riorganizzazione e una differenziazione del sistema delle sanzioni. È pertanto d'uopo adeguare conseguentemente il periodo introduttivo dell'articolo 115 LAsi. Alla pena detentiva o alla multa è sostituita la pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere.

Ad cpv. 1 lett. d (nuova)

La disposizione proposta introduce una nuova fattispecie penale. La lista dei delitti non è esauriente. Il fatto di arricchirsi non è limitato alle prestazioni pecuniarie. Esso include qui tutte le forme di vantaggi economici, ad esempio in contanti o in natura. Poco importa, dunque, se il richiedente ha versato del denaro o fornito prestazioni.