Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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Non è peraltro necessario che l'arricchimento abbia avuto luogo; è determinante l'intenzione.
La nuova fattispecie penale va di fatto collegata al nuovo articolo 116 lettera c LAsi. Sono mirate in particolare le persone e organizzazioni che sfruttano per arricchirsi la situazione di emergenza dei richiedenti. L'infrazione di cui all'articolo 115 lettera d LAsi è pertanto punita più severamente che non l'esercizio da parte del richiedente l'asilo di attività politiche abusive secondo l'articolo 116 lettera c LAsi, ed è qualificata di delitto. Le attività politiche abusive di cui all'articolo 116 lettera c LAsi o la complicità ai sensi dell'articolo 116 lettera d LAsi sono punite meno severamente; esse sono considerate contravvenzioni.
L’istruzione di una procedura penale in virtù dell'articolo 115 lettera d LAsi rientra nella sfera di competenza del cantonale.
Art. 116 Contravvenzioni
Lett. c e d (nuove)
Ad lett. c (nuova)
Secondo l'articolo 116 lettera c LAsi, è punito con la multa chiunque da richiedente l'asilo svolge pubblicamente attività politiche in Svizzera al solo scopo di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'articolo 54 LAsi. Questa disposizione tange dei diritti fondamentali quali ad esempio la libertà d'espressione (art. 16 cpv. 1 Cost., art. 10 CEDU, art. 19 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, Patto-II, RS 0.103.2) e la libertà di riunione e d'associazione (art. 22 Cost., art. 11 CEDU, art. 21 Patto-II). Tuttavia, in virtù dell'articolo 36 Cost., le restrizioni dei diritti fondamentali sono lecite se giustificate da un interesse pubblico, proporzionate allo scopo e se non tangono i diritti fondamentali nella loro essenza. Secondo la CEDU e il Patto-II, l'esercizio di queste libertà può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, ad esempio per la protezione dell’ordine pubblico. Inoltre, l'articolo 16 CEDU consente di porre limitazioni all’attività politica degli stranieri (cfr. anche l'art. 18 CEDU). Ora, provvedimenti tesi a lottare contro gli abusi legati alla legislazione sull'asilo sono giustificati da un interesse pubblico e servono a proteggere l'ordine pubblico. La disposizione penale prevista sanziona unicamente le attività politiche pubbliche svolte abusivamente. Non sono mirate le attività politiche rientranti nella sfera privata, come ad esempio discussioni politiche nella cerchia familiare o di amici, un sostegno finanziario a un partito o a un'organizzazione ecc. La disposizione proposta non contiene inoltre un divieto generale, per cui i richiedenti l'asilo possono svolgere attività politiche pubbliche purché non siano abusive. Per tutti questi motivi, la disposizione penale proposta è conforme alla Costituzione federale e al diritto internazionale pubblico.
Se l'attività politica svolta da un richiedente l'asilo dopo la sua entrata in Svizzera lo espone a seri pregiudizi ai sensi dell'articolo 3 LAsi, egli è riconosciuto, come sinora, quale rifugiato e ammesso provvisoriamente in Svizzera, il che è conforme alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati.