Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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L’espletamento della procedura penale in virtù dell'articolo 116 lettera c LAsi è di competenza dei Cantoni. Va tuttavia rilevato che, diversamente dall'intenzione di arricchirsi (art. 115 lett. d LAsi), l'intenzione «di creare motivi soggettivi insorti dopo la fuga» potrebbe, in taluni casi, rivelarsi di difficile dimostrazione. Un eventuale procedimento penale non tange la procedura d'asilo.
Ad lett. d (nuova)
Contrariamente all'articolo 115 lettera d LAsi, questa disposizione non è vincolata all'intenzione di arricchirsi. Trattasi nella fattispecie di complicità a un'infrazione ai sensi della lettera c. Sono mirate segnatamente le persone che, per motivi puramente ideologici e senza intenzione alcuna di ottenere vantaggi economici, aiutano un richiedente l'asilo a svolgere attività politiche abusive. Trattandosi di assistenza a una contravvenzione, essa è parimenti considerata una contravvenzione.
2.1.17 Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del …
Il capoverso 1 enuncia il principio secondo cui le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica della LAsi sono rette dal nuovo diritto.
I capoversi 2 - 5 disciplinano le deroghe a tale principio. Secondo il capoverso 2, le nuove disposizioni relative alle procedure di cui agli articoli 111b - 112 LAsi si applicano unicamente alle domande di riesame e alle domande multiple depositate dopo l'entrata in vigore della presente modifica della LAsi. Le domande di riesame e le domande multiple anteriori alla presente modifica della LAsi sono rette dalle disposizioni afferenti della LAsi nel tenore del 1° gennaio 2008. Ciò è valevole per gli articoli 17b, 32 capoverso 2 lettera e, 36 capoverso 1 lettera b e 112 LAsi nonché per i ricorsi al TAF relativi a decisioni negative emanate dall'UFM (art. 105 segg. LAsi).
Siccome è possibile esercitare un'attività lucrativa o beneficiare dell'aiuto sociale anche durante la procedura relativa a una domanda multipla, capita che una nuova procedura sia avviata anche se manifestamente votata all'insuccesso, il che ritarda la conclusione della procedura d'asilo. Per questo motivo è previsto che le modifiche degli articoli 43 capoverso 2 e 82 capoverso 2 LAsi si applichino parimenti alle domande ulteriori (domande multiple) pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica della LAsi.
Secondo il capoverso 3, le domande d'asilo depositate all'estero secondo gli articoli 19 e 20 LAsi, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica della LAsi, sono rette dalle disposizioni afferenti della LAsi nel tenore del 1° gennaio 2008. Ciò vale parimenti per le altre disposizioni concernenti le domande d'asilo depositate all'estero (art. 12 cpv. 3, 38, 41 cpv. 2, 52 cpv. 2 e 68 cpv. 3 LAsi).
Secondo il capoverso 4, le procedure di non entrata nel merito di cui all'articolo 34 capoversi 2 e 3 LAsi, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica della LAsi, sono rette dalle disposizioni afferenti della LAsi nel tenore del 1° gennaio 2008. Ciò vale in particolare per le prescrizioni procedurali di cui all'articolo 36 LAsi.
Se nel quadro di una procedura pendente al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il richiedente fa valere l'inesigibilità per motivi personali