Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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2.2 Commenti relativi alle modifiche della legge federale sugli stranieri
2.2.1 Capitolo 8: Integrazione
Art. 55 (nuovo) Contributi finanziari
Secondo il diritto vigente, la Confederazione versa ai Cantoni, nei limiti del credito accordato dal Parlamento, contributi finanziari per favorire l'integrazione professionale e sociale degli stranieri. Versa loro inoltre un importo forfettario per i rifugiati riconosciuti, i rifugiati ammessi provvisoriamente, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. Per questi quattro gruppi di persone, la Confederazione può inoltre versare sussidi tesi a incoraggiare progetti e progetti pilota d'importanza nazionale. Le basi legali relative al finanziamento e alla promozione dell'integrazione si trovano attualmente nella LStr e nella LAsi.
In sostanza, il sistema attuale teso a promuovere l'integrazione è mantenuto. Per maggior chiarezza è tuttavia previsto di raggruppare nella LStr le disposizioni legali relative al finanziamento della promozione dell'integrazione. Il finanziamento dell'aiuto sociale e quello dell'integrazione sono così nettamente distinti. La disciplina contenuta attualmente nella LAsi è pertanto incorporata nella LStr.
La formulazione del capoverso 2 (ultimo periodo) consentirebbe inoltre di rinunciare a concedere contributi finanziari per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente e di versare invece la totalità dei contributi finanziari nel quadro dei programmi cantonali ai sensi dell'articolo 55 capoversi 1 e 3. Ciò consentirebbe di semplificare gli iter amministrativi e di meglio rispondere alle attese dei Cantoni, i quali desiderano favorire un'integrazione improntata ai bisogni e non allo statuto delle persone interessate. Il principio dei contributi forfettari a favore delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati (cpv. 2) è tuttavia momentaneamente mantenuto. Le esperienze maturate nel contesto dell'attuazione delle misure tese a promuovere l'integrazione dimostreranno se occorre modificare il modello di finanziamento e se i Cantoni lo desiderano.
Art. 58 (nuovo) Commissione della migrazione
Al 1° gennaio 2008, la Commissione federale degli stranieri (CFS) e la Commissione federale dei rifugiati (CFR) sono state dissolte. In loro vece, il Consiglio federale ha istituito la nuova Commissione federale della migrazione (CFM). Forma e tenore delle basi legali vanno pertanto adeguate a questa nuova situazione.
In seguito a tale fusione delle commissioni competenti in materia di stranieri e d'asilo occorre segnatamente ridefinire il mandato della CFM. Esso copre infatti le questioni inerenti alla migrazione nella sua totalità. In tale contesto, il termine « stranieri » include anche le persone del settore dell'asilo (ovvero richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione). Il capoverso 2 va pertanto modificato conseguentemente. L'incoraggiamento dell'integrazione, sinora parte integrante del mandato della CFS, è ora assicurato dall'UFM. Pertanto è importante