Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, sono applicabili le disposizioni attuali della LAsi. Per questo motivo il capoverso 5 precisa che l'articolo 83 capoverso 5 LStr si applica solo alle domande d'asilo depositate dopo l'entrata in vigore della presente modifica.
In vista della messa in vigore dell'accordo d'associazione a Schengen in seguito all'entrata in vigore delle modifiche di legge, i due principali aeroporti intercontinentali della Svizzera, Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin, disporranno, rispettivamente dal dicembre 2008 e dal marzo 2009, degli alloggi richiesti (messa in vigore a tappe). Se al momento della messa in vigore delle modifiche dovesse emergere la necessità di altri adeguamenti, questi saranno attuati entro due anni dalle società aeroportuali. Nessuna procedura d'asilo sarà svolta negli altri aeroporti svizzeri a motivo del flusso di passeggeri assai più esiguo e del numero limitato delle domande previste. Se il contesto venisse a mutare con la messa in vigore delle nuove disposizioni legali, le misure necessarie saranno attuate durante un periodo transitorio di due anni (cfr. cpv. 6).
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