Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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definire chiaramente le responsabilità della CFM e quelle dell'UFM in questo settore. Per quanto concerne la promozione dell'integrazione da parte della Confederazione, la CFM, in qualità di commissione consultiva in materia di politica migratoria, può essere interpellata in merito a talune questioni precise. La CFM può inoltre chiedere che l'UFM finanzi la realizzazione di progetti integrativi d'importanza nazionale. Tali modifiche sono riprese nel capoverso 4.
Gli altri adeguamenti sono di natura formale. Rispecchiano il fatto che la CFM è competente per tutti gli stranieri, compresi quelli rientranti nel settore dell'asilo e dei rifugiati.
2.2.2 Capitolo 10: Fine del soggiorno, Sezione 5: Misure coercitive
Art. 75 Carcerazione preliminare
Cpv. 1bis (nuovo)
In seguito all'entrata in vigore dell'accordo d'associazione a Dublino7, che interverrà verosimilmente nel dicembre 2008, la Svizzera riprenderà il principio secondo cui un solo Stato è responsabile per l'esame di una domanda d'asilo nello spazio Dublino. Se un cittadino di uno Stato terzo8 deposita una domanda d'asilo, la Svizzera dovrà verificare se è responsabile per la procedura d'asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino. Se l'UFM considera che spetta a un altro Stato Dublino espletare la procedura, gli rivolge una domanda di presa o di ripresa in carico in vista del trasferimento del richiedente. Se lo Stato dà seguito alla richiesta, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi e allontana l'interessato verso lo Stato in questione.
La Commissione europea ha svolto nel 2007 una prima valutazione del sistema Dublino, vertente sul periodo dal settembre 2003 al dicembre 20059. Da tale valutazione emerge che la proporzione delle procedure Dublino rispetto alle procedure ordinarie varia fortemente a seconda dei Paesi. Per quanto concerne la Svizzera, se ne deduce che tale proporzione oscillerà tra il 20 e il 25 per cento. Questo calcolo poggia sui dati degli Stati Dublino caratterizzati da una situazione analoga a quella della Svizzera entro lo spazio Dublino. Durante il periodo menzionato sono state depositate nello spazio Dublino 55 300 domande di presa o di ripresa in carico. Di esse, 40 200 ovvero il 75 per cento, hanno ottenuto una risposta positiva.
Esistono tuttavia forti differenze tra gli Stati Dublino per quanto concerne i trasferimenti. Dalla valutazione emerge infatti che il numero di trasferimenti effettuati è in parte modesto, giacché in oltre la metà dei casi per i quali è stata
7 RU 2008 515
8 Ovvero uno straniero proveniente da uno Stato non vincolato da uno degli accordi d'associazione a Dublino.
9 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema di Dublino del 6.6.2007, sotto http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=it&ihmlang=it&lng1=it,fr&lng2=bg,cs,da,de,el,en ,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=450140:cs&page=