Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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concessa l'autorizzazione non è stato possibile effettuare il trasferimento. Questo risultato si spiega anzitutto per il fatto che le persone interessate non si sono più rese reperibili prima della data prevista per l'operazione. La questione dei trasferimenti è uno dei principali ostacoli all'attuazione efficiente del sistema di Dublino.

Per assicurare l'esecuzione dei trasferimenti, è d'uopo adottare le misure che s'impongono onde impedire che le persone interessate passino alla clandestinità. Occorre pertanto prevedere, nel quadro della procedura Dublino, la possibilità di ordinare una carcerazione prima di emanare la decisione di non entrata nel merito. Per questo motivo, l'articolo 75 LStr va completato mediante un nuovo capoverso 1bis secondo il quale la carcerazione preliminare può essere ordinata anche se uno Stato Dublino ha approvato la domanda di trasferimento del richiedente l'asilo secondo gli articoli 19 e 20 del Regolamento Dublino. La carcerazione suppone che la persona interessata neghi dinnanzi alla competente autorità di possedere un titolo di soggiorno o un visto valido rilasciato dallo Stato Dublino responsabile ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Dublino. Lo stesso vale se il visto o il titolo di soggiorno di cui all'articolo 9 del Regolamento Dublino ha perso ogni validità in uno Stato Dublino. Può inoltre essere ordinata la carcerazione preliminare se il richiedente nega dinnanzi alle autorità che una procedura d'asilo è pendente o è stata terminata nello Stato Dublino responsabile (art. 13 del Regolamento Dublino).

In occasione dell'interrogatorio relativo ai dati personali nel CRP, il richiedente è sentito in particolare sugli itinerari seguiti. Ha inoltre la possibilità di esprimersi in merito a un eventuale titolo di soggiorno o visto rilasciato da un altro Stato Dublino oppure a una procedura d'asilo in un altro Stato Dublino.

La carcerazione preliminare costituisce una misura privativa della libertà sottostante all'articolo 5 CEDU. Secondo tale disposizione, la privazione della libertà deve poggiare su una base legale, essere oggetto di una procedura equa ed essere necessaria e proporzionata allo scopo mirato.

La carcerazione preventiva è tesa a preparare la decisione in materia di dimora e a garantire l'esecuzione di una procedura di allontanamento. Si applica durante la preparazione della decisione di prima istanza relativa alla dimora. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si tratta in tal modo di assicurare l'esecuzione di un eventuale allontanamento. Ne consegue che la carcerazione preliminare può essere ordinata se si reputa che l'allontanamento dell'interessato sia giuridicamente e effettivamente possibile (cfr. DTF 127 II 168 consid. 2b). Se lo Stato Dublino ha approvato la domanda di trasferimento, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi e allontana la persona interessata verso lo Stato Dublino responsabile. Dando la propria approvazione, lo Stato Dublino accetta non solo la responsabilità della procedura d'asilo della persona in questione, bensì anche il suo trasferimento. A partire da tale momento, l'allontanamento è considerato giuridicamente e effettivamente possibile.

In tale contesto, l’interesse pubblico risiede nel fatto di poter garantire e eseguire un allontanamento nello Stato Dublino responsabile in caso di comportamento abusivo del richiedente. I casi di cui all'articolo 75 capoverso 1bis LStr concernono richiedenti l'asilo che negano dinnanzi alla competente autorità di possedere un titolo di soggiorno o un visto valido oppure di aver presentato una domanda d'asilo