Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine
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in Stato Dublino. Un simile comportamento può essere considerato abusivo. Le persone interessate non dipendono dalla protezione della Svizzera.
Misure meno rigorose volte a garantire l'esecuzione dell'allontanamento, come ad esempio l'assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio previsti all'articolo 74 LStr, si rivelano inefficaci. L'autorità competente verifica caso per caso, in virtù dell'articolo 80 LStr, se la carcerazione preventiva è proporzionale allo scopo perseguito, ovvero se è adeguata, necessaria e proporzionale in senso stretto.
Se il trasferimento di una persona è retto da un altro criterio di responsabilità previsto dal Regolamento Dublino (p. es. la presenza di familiari in un altro Stato Dublino), ciò non significa di regola che l'interessato abbia tenuto un comportamento abusivo. Questi criteri non entrano pertanto in considerazione per ordinare la carcerazione preliminare.
Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto
Cpv. 1 lett. b numero 1
Se uno Stato Dublino ha approvato la domanda di trasferimento, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi e allontana la persona interessata verso tale Stato. L'esecuzione di tale decisione di allontanamento di prima istanza dev'essere garantita. Occorre pertanto prevedere una pertinente disposizione per la carcerazione in vista di rinvio coatto o d'espulsione. L'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 1 LStr va completato conseguentemente.
L'interesse pubblico di una siffatta misura risiede nella possibilità di garantire e d'eseguire l'allontanamento verso lo Stato Dublino responsabile. In base al diritto internazionale pubblico, la fattispecie proposta ha quale base legale l'articolo 5 numero 1 lettera f CEDU. Contrariamente agli altri motivi menzionati all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 1 LStr, questo nuovo elemento costitutivo della carcerazione non è legato a un comportamento che possa dare adito a rimproveri soggettivi. Un siffatto motivo figura già all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 2 LStr, secondo cui l'interessato può essere incarcerato se è stata emanata una decisione di non entrata nel merito. Analogamente alla carcerazione dopo una decisione di non entrata nel merito, anche nella fattispecie si può postulare l'esistenza del rischio oggettivo che la persona si sottragga all'allontanamento o all'espulsione. Il fatto che l'interessato depositi una nuova domanda d'asilo in Svizzera mentre la responsabilità per trattare la domanda d'asilo che lo concerne spetta a un altro Stato Dublino (procedimento detto asylum shopping), nel quale è in corso una procedura d'asilo e d'allontanamento nei suoi confronti, e il fatto che l'interessato neghi tale realtà davanti alle autorità competenti, può essere considerato un comportamento abusivo che implica un rischio di passaggio alla clandestinità. Lo stesso vale per i casi in cui l'interessato possiede un visto valido o scaduto o un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato Dublino e nega tale realtà davanti alle autorità svizzere competenti. Come per la carcerazione in vista di sfratto, l'autorità competente verifica caso per caso, in virtù dell'articolo 80 LStr, se la carcerazione preliminare è proporzionata allo scopo perseguito, ovvero se è nel contempo adeguata, necessaria e proporzionata in senso stretto.