Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 51 pagine

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Art. 82 Finanziamento da parte della Confederazione

Periodo introduttivo

L'articolo 82 LStr va completato affinché la somma forfettaria giornaliera versata a titolo di partecipazione alle spese occasionate dalle misure coercitive possa essere versata anche in caso di fermo (art. 73 LStr).

Il fermo, della durata massima di tre giorni, è stato introdotto il 1° gennaio 2007 nel quadro della revisione parziale della legge sull'asilo. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr, il 1° gennaio 2008, è retto dall'articolo 73 LStr. All'articolo 82 LStr manca tuttavia una base legale esplicita che abiliti la Confederazione a versare una somma forfettaria per il fermo.

Questa presa a carico delle spese è giustificata in quanto, prima dell'introduzione del fermo, i Cantoni disponevano in generale la carcerazione preliminare in vista dell'allontanamento o dell'espulsione, beneficiando in tale contesto di una somma forfettaria versata dalla Confederazione.

2.2.3 Capitolo 11: Ammissione provvisoria

Art. 83 Decisione d’ammissione provvisoria

Cpv. 5 (nuovo), 5bis (nuovo), 5ter (nuovo)

Ad cpv. 5 (nuovo)

Se la domanda d'asilo è respinta, il richiedente è oggetto di una decisione di allontanamento. Il provvedimento è eseguito se lecito, ragionevolmente esigibile e tecnicamente possibile. L'articolo 44 LAsi prevede che d'ora in poi, nel vagliare la possibilità di eseguire l'allontanamento, siano applicabili le disposizioni degli articoli 83 e 84 LStr relativi all'ammissione provvisoria. Ciò comporta anche la questione del grado di prova.

La LAsi e la LStr non si esprimono sul grado di prova per gli ostacoli all'esecuzione. Secondo la giurisprudenza del TAF, il richiedente deve semplicemente rendere verosimile ma non dimostrare l’inesigibilità dell'allontanamento, analogamente a quanto previsto per la qualità di rifugiato (art. 7 LAsi). In assenza di una base legale esplicita si può però anche difendere la posizione secondo cui l'articolo 7 LAsi non è applicabile alla questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e che, conformemente alle pertinenti disposizioni della PA, sarebbe d'uopo che l'interessato apportasse la prova formale dell'esistenza dei fatti determinanti. Vista la situazione poco chiara dal profilo giuridico è d'uopo disciplinare all'articolo 83 capoverso 5 LStr il grado di prova richiesto nel quadro dell'esame dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Nel contesto dell'esame dell'esigibilità o meno dell'esecuzione per motivi personali (p. es. l'assenza di una rete sociale nel Paese d'origine o l'impossibilità di accedere a medicinali vitali), è d'uopo applicare il principio del diritto della procedura, secondo cui l'interessato deve addurre la prova formale delle proprie allegazioni. In questo caso non si giustifica un allentamento del grado di prova in quanto l'interessato non ha, in linea di principio, difficoltà di rilievo a dimostrare che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inesigibile per motivi personali. In linea di principio, l'interessato può procurarsi i