Progetto
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto
Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
3 Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che deve ricevere le comunicazioni dell'impresa di assicurazione.
Art. 65 Realizzazione della pretesa assicurativa in via di esecuzione o di fallimento
1 Se la pretesa fondata su un contratto di assicurazione sulla vita concluso dal debitore sulla propria vita soggiace alla realizzazione in via di esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti possono esigere che tale pretesa sia loro ceduta contro il pagamento del prezzo di riscatto.
2 Se tale pretesa assicurativa è stata costituita in pegno e deve essere realizzata in via d’esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono esigere che tale pretesa venga loro ceduta:
a. contro il pagamento del credito garantito dal pegno; oppure
b. quando il credito stesso è inferiore al prezzo di riscatto, contro il pagamento di questo prezzo.
3 La cessione richiede il consenso del debitore.
4 La richiesta di cessione deve essere presentata all’ufficio di esecuzione o all’amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.
Capitolo 8: Prescrizione
Art. 66
1 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dall’inizio della loro scadenza.
2 Se sono dovute prestazioni periodiche, la singola prestazione periodica si prescrive in cinque anni e la prestazione totale in dieci anni dall’inizio della scadenza della prima prestazione assicurativa periodica arretrata.
Capitolo 9: Intermediazione assicurativa
Sezione 1: Intermediari assicurativi
Art. 67 Compiti
1 Gli intermediari assicurativi sono in un rapporto di fiducia con i loro clienti e agiscono nel loro interesse.
2 Essi sono tenuti a fondare la loro consulenza sull’esame di un numero sufficiente di contratti offerti sul mercato e a fornire raccomandazioni sui contratti idonei ad adempiere le necessità dei clienti.
3 Essi annotano per scritto le necessità rilevate presso i clienti nonché i motivi di ogni consulenza che forniscono per un determinato prodotto assicurativo.