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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

3 Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che deve ricevere le comunicazioni dell'impresa di assicurazione.

Art. 65 Realizzazione della pretesa assicurativa in via di esecuzione o di fallimento

1 Se la pretesa fondata su un contratto di assicurazione sulla vita concluso dal debitore sulla propria vita soggiace alla realizzazione in via di esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti possono esigere che tale pretesa sia loro ceduta contro il pagamento del prezzo di riscatto.

2 Se tale pretesa assicurativa è stata costituita in pegno e deve essere realizzata in via d’esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono esigere che tale pretesa venga loro ceduta:

a. contro il pagamento del credito garantito dal pegno; oppure

b. quando il credito stesso è inferiore al prezzo di riscatto, contro il pagamento di questo prezzo.

3 La cessione richiede il consenso del debitore.

4 La richiesta di cessione deve essere presentata all’ufficio di esecuzione o all’amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.

Capitolo 8: Prescrizione

Art. 66

1 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dall’inizio della loro scadenza.

2 Se sono dovute prestazioni periodiche, la singola prestazione periodica si prescrive in cinque anni e la prestazione totale in dieci anni dall’inizio della scadenza della prima prestazione assicurativa periodica arretrata.

Capitolo 9: Intermediazione assicurativa

Sezione 1: Intermediari assicurativi

Art. 67 Compiti

1 Gli intermediari assicurativi sono in un rapporto di fiducia con i loro clienti e agiscono nel loro interesse.

2 Essi sono tenuti a fondare la loro consulenza sull’esame di un numero sufficiente di contratti offerti sul mercato e a fornire raccomandazioni sui contratti idonei ad adempiere le necessità dei clienti.

3 Essi annotano per scritto le necessità rilevate presso i clienti nonché i motivi di ogni consulenza che forniscono per un determinato prodotto assicurativo.