Progetto
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto
Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
Art. 68 Rimunerazione
1 Gli stipulanti rimunerano gli intermediari assicurativi per la loro attività di intermediazione.
2 Gli intermediari assicurativi versano agli stipulanti le prestazioni che sono loro pervenute dalle imprese di assicurazione, come provvigioni, superprovvigioni e altri vantaggi valutabili in denaro in relazione diretta o indiretta con il contratto intermediato.
3 Lo stipulante può rinunciare all’obbligo di consegna soltanto nella misura in cui le prestazioni ai sensi del capoverso 2 siano computate nella rimunerazione a titolo di adempimento. La rinuncia deve essere dichiarata per scritto.
Art. 69 Rappresentanza e responsabilità
1 La procura concessa consente di valutare se e in quale misura un intermediario assicurativo è autorizzato a rappresentare lo stipulante alla conclusione del contratto.
2 Per l'esistenza e l'entità di una procura comunicata dal mandante a un terzo, fa stato nei confronti di quest’ultimo la comunicazione effettuata.
3 La parte che fa condurre da un’altra persona le trattative in vista della conclusione del contratto o che si fa rappresentare da un’altra persona alla conclusione del contratto risponde del proprio comportamento e di quello dell’altra persona. Ciò vale a prescindere dalla natura del rapporto giuridico esistente tra la pertinente parte e l’altra persona.
Sezione 2: Agente assicurativo
Art. 70 Compiti
1 Gli agenti assicurativi ottemperano agli obblighi imposti alle imprese di assicurazione nella consulenza agli stipulanti.
2 Essi forniscono consulenza agli stipulanti sulla base dei prodotti offerti dall’impresa di assicurazione.
3 In merito essi tengono conto delle necessità degli stipulanti e le annotano per scritto.
Art. 71 Rappresentanza e responsabilità
1 L’agente assicurativo è considerato autorizzato a concludere contratti in nome dello stipulante e a compiere tutti gli atti giuridici che comporta solitamente il genere della sua attività.
2 L’articolo 69 capoverso 3 si applica per analogia.