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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine
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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto
Capitolo 10: Protezione dei dati
Sezione 1: Contratti collettivi
Art. 72 Dati personali degni di particolare protezione
1 Nel caso delle assicurazioni collettive di persone l’impresa di assicurazione non può accordare allo stipulante il diritto di prendere visione dei dati personali degni di particolare protezione degli assicurati. È fatto salvo l’articolo 73.
2 L’impresa di assicurazione fornisce direttamente agli assicurati i documenti contenenti dati degni di particolare protezione o per il cui tramite sono rilevati siffatti dati.
3 Gli assicurati non possono essere tenuti o sollecitati:
a. a far pervenire siffatti documenti all’impresa di assicurazione per il tramite dello stipulante; oppure
b. a farli elaborare in presenza dello stipulante o del suo rappresentante.
Art. 73 Esame medico nell’assicurazione collettiva
1 Se il contratto collettivo con un datore di lavoro prevede che l’impresa di assicurazione può limitare sulla base di un esame medico le sue prestazioni nei confronti di un lavoratore assicurato e se tale caso si verifica, l’impresa di assicurazione ne dà comunicazione scritta al lavoratore. Al lavoratore va reso noto il diritto ai sensi del capoverso 2.
2 Il lavoratore ha il diritto, entro due settimane, di vietare all’impresa di assicurazione di rendere nota tale limitazione al datore di lavoro.
3 Se il lavoratore assicurato vieta di informare il datore di lavoro, in caso di impedimento del lavoratore assicurato per uno dei motivi di limitazione rilevato dall’impresa di assicurazione il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare lo stipendio conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni anche quando il contratto individuale o collettivo di lavoro preveda altrimenti.
Sezione 2: Rilevamento tempestivo e collaborazione interistituzionale
Art. 74 Rilevamento tempestivo
1 Sempre che non vi si opponga un interesse privato preponderante, all’ufficio AI competente possono essere comunicati i dati per il rilevamento tempestivo secondo l’articolo 3b della legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI).
2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione il consenso della persona interessata non è richiesto.