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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

3 La persona interessata deve essere informata prima della comunicazione dei dati.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 75 Collaborazione interistituzionale

1 Sempre che non vi si opponga un interesse privato preponderante, nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI6 possono essere comunicati dati:

a. agli uffici AI;

b. agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;

c. agli istituti della previdenza professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera c LAI.

2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari all’accertamento dei provvedimenti di integrazione idonei per la persona interessata o al chiarimento delle pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali. A tale condizione il consenso della persona interessata non è richiesto.

3 La persona interessata dev'essere informata in merito allo scambio di dati e al loro contenuto.

Titolo 2: Disposizioni speciali

Capitolo 1: Disposizioni comuni a tutti i rami assicurativi

Sezione 1: Assicurazione contro i danni

Art. 76 Computo e surrogazione

1 Le prestazioni provenienti da un’assicurazione contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di compensazione dei danni.

2 L’impresa di assicurazione subentra nei diritti dell'assicurato nella misura e all’atto della sua prestazione per le rubriche similari di danno da essa coperte.

Art. 77 Privilegio di quota e ripartizione in quote

1 I diritti degli assicurati passano all’impresa di assicurazione soltanto nella misura in cui le sue prestazioni, sommate al risarcimento dovuto da un terzo per il medesimo periodo, superano il danno corrispondente (privilegio di quota).

2 Se l’impresa di assicurazione ha ridotto le sue prestazioni perché l'evento è stato provocato da una grave negligenza ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2, i diritti dell’assicurato passano all’impresa di assicurazione nella misura in cui la prestazione non ridotta, sommata al risarcimento dovuto da un terzo per il medesimo periodo, supererebbe il danno corrispondente (ripartizione in quote).

6 RS 831.20