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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

Art. 78 Condizione del regresso

1 L’impresa di assicurazione può esercitare i diritti di regresso soltanto nella misura in cui il danneggiato non ne subisca un pregiudizio.

2 I diritti di regresso possono essere limitati o esclusi se ciò è giustificato da particolari circostanze, segnatamente strette relazioni tra la persona civilmente responsabile e il danneggiato.

Sezione 2: Assicurazione cumulativa nell’assicurazione contro i danni

Art. 79 Obbligo di notificazione

Se il medesimo interesse economico viene assicurato da più imprese contro il medesimo rischio e i medesimi danni per la medesima durata, lo stipulante è tenuto a informare senza indugio l’impresa di assicurazione e a indicare tutti i pertinenti contratti non appena ha conoscenza dell’assicurazione cumulativa.

Art. 80 Diritto di recesso

1 Ogni impresa di assicurazione può recedere dal contratto entro due settimane dopo che le è pervenuta l’informazione relativa all’assicurazione cumulativa.

2 Se fa uso di questo diritto l’impresa di assicurazione ne deve informare le altre imprese di assicurazione.

3 Il recesso è efficace quattro settimane dopo che la comunicazione del recesso è pervenuta allo stipulante.

Art. 81 Conseguenze in caso di contratti non receduti

1 In caso di mancato recesso da più contratti, i premi e le somme assicurate delle assicurazioni a valore intero sono ridotti proporzionalmente, a contare dalla ricezione della comunicazione del recesso, in maniera tale che il totale delle somme assicurate corrisponda al valore di assicurazione.

2 Se nel caso dei contratti non receduti si tratta di assicurazioni a primo rischio, lo stipulante può richiedere la riduzione del totale delle somme assicurate alla somma di assicurazione massima stabilita da un contratto non receduto.

3 Sulle assicurazioni a primo rischio con somma assicurata ridotta è dovuto il premio conforme alla tariffa.

Art. 82 Ripartizione del danno

1 Se un danno è assicurato cumulativamente le imprese di assicurazione rispondono solidalmente del risarcimento del danno fino a concorrenza della somma assicurata che è stata pattuita con esse.

2 Esse ripartiscono il danno tra di loro come segue: