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Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 42 pagine

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Legge federale sul contratto d’assicurazione. Avamprogetto

a. nel caso dell’assicurazione a valore intero: in proporzione alle somme assicurate;

b. nel caso dell’assicurazione a primo rischio: in parti uguali.

Art. 83 Violazione dell’obbligo di notificazione

1 Se lo stipulante omette la notificazione ai sensi dell’articolo 79 nell’intento di procacciare un vantaggio illecito a sé stesso o ad altri, per tutte le imprese di assicurazione viene a decadere l’obbligo di fornire la prestazione per gli eventi assicurati già subentrati.

2 Le imprese di assicurazione possono recedere dal contratto entro quattro settimane dopo che hanno avuto conoscenza della violazione dell’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 79 capoverso 1; il recesso prende effetto non appena la sua comunicazione perviene allo stipulante. Ai contratti non receduti si applica per analogia l’articolo 81.

Art. 84 Eccezioni

Gli articoli 79–82 non si applicano:

a. alle assicurazioni a valore intero se l’insieme delle somme assicurate supera al massimo di un decimo il valore di assicurazione;

b. alle assicurazioni a primo rischio che coprono rischi diversi se l’assicurazione cumulativa si limita a una copertura che in tutti i pertinenti contratti ha unicamente un'importanza subordinata.

Sezione 3: Assicurazione somme

Art. 85

Le prestazioni provenienti dall’assicurazione somme sono cumulabili con le altre prestazioni.

Capitolo 2: Singoli rami assicurativi

Sezione 1: Assicurazione cose

Art. 86 Valore di assicurazione

Il valore di assicurazione di una cosa corrisponde al valore che le hanno attribuito le parti al momento della conclusione del contratto, verosimilmente il valore venale.

Art. 87 Valore di risarcimento

1 Il valore di risarcimento di una cosa corrisponde al valore venale al verificarsi dell’evento; le parti lo possono stabilire in altro modo.