Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 15 Contenuto
1 L’impresa di assicurazione comunica e specifica inequivocabilmente per scritto allo stipulante le fattispecie rilevanti di rischio sulle quali quest’ultimo deve fornire informazioni.
2 Prima della conclusione del contratto lo stipulante deve notificare integralmente e esattamente per scritto all’impresa di assicurazione tutte le fattispecie rilevanti di rischio, nella misura in cui esse gli sono o gli dovrebbero essere note.
3 Si considerano fattispecie rilevanti di rischio circostanze presenti o del passato che per loro propria natura sono atte a influenzare la valutazione del rischio da assicurare.
SIC, USI, Integration Handicap e UP approvano la regolamentazione. Anche il Cantone BS, CFPA e Aiuto Aids la accolgono favorevolmente, benché osservino che nel capoverso 3 occorrerebbe menzionare nuovamente che le informazioni sono chieste e specificate inequivocabilmente per scritto. Per il prof. Stöckli la nuova regolamentazione (in particolare il cpv. 3) riduce l'attuale livello di protezione. La CFC chiede che il capoverso 3 sia precisato, ossia che la relazione diretta tra fattispecie interessata e stima del rischio da assicurare sia espressa chiaramente. Losanna giudica positivamente la nuova regolamentazione, in particolare il fatto che il diritto di chiedere informazioni rimanga limitato a fattispecie presenti e del passato.
Per ASA e TCS il diritto di chiedere informazioni non deve rimanere limitato a fattispecie presenti e del passato. Lo stesso vale per Concordia, che ritiene però in linea di principio inaccettabile la nuova regolamentazione della violazione dell'obbligo di notificazione. Questo parere è condiviso anche da PLR. I Liberali e UDC che vogliono mantenere la regolamentazione in vigore.
Articolo 16 Obbligo di notificazione in caso di rappresentanza e di assicurazione di terzi
1 Se lo stipulante è rappresentato nell’adempimento del suo obbligo di notificazione, vanno notificate sia le fattispecie rilevanti di rischio che gli sono o gli dovrebbero essere note, sia quelle che sono o dovrebbero essere note al rappresentante.
2 In caso di assicurazione di terzi lo stipulante deve notificare anche le fattispecie rilevanti di rischio che sono o dovrebbero essere note al terzo assicurato o al suo rappresentante, a meno che il contratto venga concluso a loro insaputa.
Il PS respinge la notificazione di informazioni sul terzo assicurato da parte dello stipulante (problema di protezione dei dati). L'Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA deplora che si parli unicamente del rappresentante dello stipulante e che non si è tenuto conto del rappresentante dell'assicuratore. L'articolo 71 AP-LCA non è molto utile al riguardo.