Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Losanna accetta in linea di principio la nuova regolamentazione e in particolare il capoverso 1 lettera c, teme però che la sua applicazione generi costi elevati che si ripercuoteranno sui premi. Égalite Handicap chiede di completare il capoverso 1 lettera c tenendo conto dei disabili. Secondo la CFC le imprese di assicurazione devono essere tenute, nel quadro

dell’obbligo di informare preliminare al contratto, ad avvertire del rischio legato alla copertura insufficiente e dell’obbligo di dichiarazione in caso di mutamento del rischio. Secondo A.

Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG, non è necessario che nel capoverso 2 lettera b si informi separatamente dei costi per la conclusione e la gestione del contratto.

Articolo 13 Forma e momento

Le informazioni e i documenti ai sensi dell’articolo 12 devono essere comunicati allo stipulante in forma scritta, comprensibile e tempestiva tale che esso possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto.

Per I Verdi, FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf non è chiaro quando esattamente le informazioni devono essere portate a conoscenza dell'assicurato, dato che l'espressione utilizzata è troppo poco precisa. Per ASA e Castrum si deve tener conto anche del traffico commerciale elettronico. L’ASA chiede inoltre che la regolamentazione dell'articolo 12 capoverso 3 sia ripresa nell'articolo 13. Égalité Handicap esige ─ come per tante altre disposizioni ─ che si indichi di tenere conto dei bisogni particolari delle persone con una disabilità uditiva, visiva o mentale.

Articolo 14 Violazione dell’obbligo di informare

1 Se l’impresa di assicurazione ha violato il proprio obbligo di informare, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui la dichiarazione perviene all’impresa di assicurazione.

2 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell’obbligo di informare, ma al più tardi due anni dopo la conclusione del contratto.

ASA, Assura e Concordia chiedono che il termine assoluto di due anni sia ridotto a un anno. USAM e UPSA respingono questa regolamentazione ritenendola sproporzionata. Il PS ritiene che sia necessario stabilire, oltre alla possibilità di recesso, il versamento di un indennizzo a seconda della natura e della gravità della violazione dell'obbligo di informare. Secondo la SUVA, in caso di violazione dell'obbligo di informare lo stipulante deve aver il diritto all’adempimento del contratto così come lo ha inteso o come lo avrebbe potuto intendere in buona fede. Forum PMI esige la proroga del termine da due a cinque anni analogamente alla regolamentazione dell'articolo 19 AP-LCA. Castrum auspica, come per tante altre disposizioni, che si tenga conto del traffico commerciale elettronico.