Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 18 Violazione dell’obbligo di notificazione. Principio
1 Ove lo stipulante abbia notificato in maniera inesatta o sottaciuto una fattispecie rilevante di rischio che conosceva o avrebbe dovuto conoscere, l’impresa di assicurazione può recedere per scritto dal contratto stipulato se:
a. a causa delle indicazioni errate ha valutato erroneamente il rischio a proprio detrimento; e
b. in caso di corretta valutazione non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato in base a un contenuto diverso.
2 Ove lo stipulante abbia violato intenzionalmente o per grave negligenza il proprio obbligo di notificazione, con l’estinzione del contratto si estingue parimenti l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire prestazioni per danni già intervenuti nella misura in cui:
a. il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalla mancata o inesatta notificazione della fattispecie rilevante di rischio; oppure
b. l’impresa di assicurazione non avrebbe coperto il rischio incorso in caso di no tificazione esatta.
ASA, SIBA, USC, Centre Patronal, Concordia e Altenburger LTD legal + tax chiedono di mantenere la regolamentazione attuale. Inoltre nel testo francese il Centre Patronal preferisce come titolo l'espressione «réticence». L'Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA critica questa regolamentazione vaga ed esige che le regole transitorie siano redatte in modo preciso affinché sia chiaro quali sono i contratti interessati dalla nuova regolamentazione. Per Assura la distinzione tra i capoversi 1 e 2 non è pertinente. La SDRCA si chiede per quale motivo ci siano differenze inerenti alla liberazione dall'obbligo di fornire prestazioni tra la regolamentazione del capoverso 2 e quella dell'articolo 42 capoverso 5 AP-LCA nonché
dell’articolo 46 capoverso 6 AP-LCA.
Visana chiede che nel capoverso 2 sia mantenuta la regolamentazione attuale secondo cui la prova del conoscere o del dover conoscere la fattispecie di rischio è sufficiente. Pro Mente Sana, Integration Handicap e Procap esigono, a condizione che il contratto ─ in caso di conoscenza della fattispecie sottaciuta ─ sia stato concluso con un altro contenuto, che esso non possa essere rescisso ma che ─ ad eccezione della fattispecie sottaciuta ─ rimanga valido con il contenuto modificato. Secondo Prager Dreifuss Rechtsanwälte varrebbe la pena esaminare una variante con rifiuto della copertura nel singolo caso senza recesso dell’intera polizza. Aiuto Aids chiede di stralciare il capoverso 2 lettera b. I Cantoni ZH e TI e la SUVA accolgono favorevolmente la nuova regolamentazione.
Articolo 19 Recesso in caso di violazione dell’obbligo di notificazione
1 Ove receda dal contratto a motivo della violazione dell’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione ha diritto, per la durata effettiva del contratto, a un premio maggiorato se e nella misura in cui dalla tariffa applicabile sarebbe risultato un premio maggiore se tale obbligo non fosse stato violato.
2 In caso di violazione intenzionale o per grave negligenza da parte dello stipulante dell’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione ha diritto al rimborso se l’obbligo di fornire la prestazione è già stato adempito.