Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

3 In caso di recesso da un contratto di assicurazione sulla vita riscattabile, l’impresa di assicurazione deve il valore di riscatto.

4 Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l’impresa di assicurazione è venuta a conoscenza della violazione dell’obbligo di notificazione, ma al più tardi cinque anni dopo la conclusione del contratto.

5 Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

ASA, SIBA, USC, Altenburger LTD legal + tax domandano di mantenere la regolamentazione in vigore. Concordia ritiene che il diritto al rimborso di cui al capoverso 2 non debba essere subordinato alla colpa. Inoltre nel capoverso 4 si dovrebbe rinunciare a introdurre un termine di prescrizione assoluto (Concordia e Visana). Visana chiede altresì l’estensione del termine da quattro a otto settimane. Il Cantone VD fa notare che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo, il termine assoluto di cui al capoverso 4 deve essere considerato un termine di perenzione. Prager Dreifuss Rechtsanwälte si chiede se il termine di quattro settimane sia sufficiente. Eventualmente il capoverso non dovrebbe avere carattere imperativo.

Per CFPA e Aiuto Aids non è chiaro se il rimborso (cpv. 2) presuppone la prova del nesso di causalità tra la fattispecie sottaciuta e l’evento che determina l’obbligo di fornire prestazioni e se l’aumento del premio è soppresso quando l’impresa di assicurazione fa uso della liberazione dal suddetto obbligo. Il Cantone BS e il PS chiedono che il secondo periodo dell’articolo 10 capoverso 3 P-LCA sia inserito nel capoverso 1 (soppressione dell’aumento di premio in caso di liberazione dall’obbligo di fornire prestazioni). Il Cantone ZH esige lo stralcio del capoverso 1. L’USI considera giustificata la regolamentazione del capoverso 1. UP e Integration Handicap accolgono favorevolmente in particolare il termine assoluto di cinque anni previsto nel capoverso 4.

Articolo 20 Mantenimento del contratto nonostante la violazione dell’obbligo di notificazione

Ove il contratto sia mantenuto nonostante la violazione dell’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione ha diritto a un premio maggiorato con effetto retroattivo al momento della conclusione del contratto se e nella misura in cui dalla tariffa applicabile sarebbe risultato un premio maggiore se tale obbligo non fosse stato violato.

Per l’USI la regolamentazione è comprensibile. CFPA e Aiuto Aids chiedono che l’articolo 19 capoverso 4 AP-LCA sia applicato per analogia. Per l’Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA è una disposizione problematica che presenta un elevato potenziale di conflitto.

Articolo 21 Violazione dell’obbligo di notificazione in caso di grandi rischi

Gli articoli 18–20 si applicano per analogia all’assicurazione di grandi rischi se lo stipulante, senza essere stato interrogato in merito, notifica in maniera inesatta fattispecie di rischio che per loro propria natura e per lo stipulante stesso sono palesemente atte a influenzare la valutazione del rischio da assicurare.