Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
Articolo 23 Mancato verificarsi delle conseguenze della violazione dell’obbligo di notificazione
1 Le conseguenze della violazione dell’obbligo di notificazione subentrano soltanto se la richiesta scritta di informazioni dell’impresa di assicurazione (art. 15 cpv. 1) rinvia in maniera chiara e riconoscibile all’obbligo di notificazione e alle conseguenze della violazione
dell’obbligo di notificazione. È fatto salvo il caso dell’articolo 21.
2 Nonostante la violazione dell’obbligo di notificazione, l’impresa di assicurazione non può fare valere i diritti ai sensi degli articoli 18–21 se:
a. il fatto sottaciuto o inesattamente notificato non sussiste più prima che si sia verificato l'evento;
b. l’impresa di assicurazione ha occasionato la reticenza;
c. l’impresa di assicurazione conosceva o doveva conoscere la fattispecie di rischio sottaciuta o notificata in maniera inesatta;
d. lo stipulante non risponde a una domanda a lui posta e l’impresa di assicurazione conclude nondimeno il contratto.
3 Il capoverso 2 lettera d non è applicabile se a mente delle altre dichiarazioni dello stipulante si debba considerare che la domanda ha ricevuto una risposta che viola l’obbligo di notificazione.
L’ASA chiede di stralciare il capoverso 2 lettera a ed eventualmente di introdurre un diritto di recesso per l’impresa di assicurazione affinché quest’ultima possa separarsi da assicurati che agiscono in malafede. Il Cantone BS ritiene che il tenore del capoverso 2 lettera a non corrisponda a quello del rapporto esplicativo. CFPA e Aiuto Aids esigono che il capoverso 2 lettere b e c sia applicabile anche ai casi in cui un rappresentante dell’assicurazione è stato informato dall’assicurato di una fattispecie di rischio esistente. UP, SIC e Integration Handicap accolgono favorevolmente la regolamentazione.
Articolo 24 Garanzia di copertura provvisoria
1 Per fondare l’obbligo di prestazione di un’impresa di assicurazione in caso di garanzia di copertura provvisoria basta che i rischi assicurati e il volume della copertura assicurativa provvisoria siano determinabili. A ciò si limita anche l’obbligo di informare dell’impresa di assicurazione.
2 Un premio dev'essere versato, purché sia convenuto o usuale.
3 Se la garanzia di copertura provvisoria è illimitata, se ne può recedere in ogni momento osservando un termine di due settimane, ma essa prende nondimeno fine con la conclusione del contratto definitivo con la pertinente impresa di assicurazione o con un’altra impresa di assicurazione.
4 Le garanzie di copertura provvisoria non sottostanno alle speciali prescrizioni di forma della presente legge.
L’USI approva la regolamentazione. Losanna preferisce nel capoverso 4 la formulazione «forma scritta». La SIRM esige che il capoverso 3 sia attenuato prevedendo prima del recesso una diffida con l’indicazione dei motivi. Per il Cantone ZH e RMS il termine di recesso di due