Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Articolo 28 Comunicazioni

1 Le comunicazioni che l’impresa di assicurazione deve effettuare, conformemente alla presente legge, allo stipulante o all'avente diritto sono valide se sono recapitate all’ultimo indirizzo che le è stato reso noto.

2 La comunicazione che può essere effettuata unicamente con la firma del destinatario o di un altro avente diritto è considerata recapitata al più tardi il settimo giorno successivo al primo recapito infruttuoso.

I Verdi ritengono che il termine di sette giorni di cui al capoverso 2 sia inaccettabile. Contrariamente alle spiegazioni del rapporto esplicativo la disposizione potrebbe essere modificata a vantaggio dello stipulante (Losanna), dato che è semimperativa.

4.1.3. Titolo 1 / Capitolo 3 (art. 30–33) Articolo 31 Mora

1 Le condizioni e le conseguenze della mora del debitore sono stabilite facendo salve le prescrizioni qui appresso ai sensi del Codice delle obbligazioni.

2 L’impresa di assicurazione può impartire per scritto alla persona in mora con il pagamento dei premi:

a. un termine di pagamento di almeno quattro settimane dal momento in cui le è pervenuta la diffida; e

b. dichiarare che il contratto è considerato sciolto alla scadenza infruttuosa del termine.

3 Per quanto riguarda le assicurazioni sulla vita sono fatti salvi gli articoli 111 e 112.

Santésuisse e Assura propongono di mantenere la regolamentazione attuale. Il Cantone NE si chiede se non sia necessario una precisazione per quanto riguarda il recesso e pertanto la copertura assicurativa. Il Cantone BE domanda che il termine sia ridotto da quattro a due settimane.

Il Cantone TI approva la nuova regolamentazione come pure Concordia. Quest’ultima sostiene però che il capoverso 2 lettera b debba essere precisato, vale a dire che la dichiarazione deve avvenire contemporaneamente alla fissazione del termine suppletorio. Per il prof. Stöckli è ovvio che la natura semimperativa della norma si contrappone a qualsiasi patto giuridico complementare.