Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Articolo 35 Avviso

1 Gli stipulanti e gli aventi diritto devono informare l’impresa di assicurazione non appena hanno conoscenza del verificarsi dell'evento e della loro protezione assicurativa.

2 Se il contratto prevede un determinato termine di presentazione di questo avviso, tale termine deve essere adeguato.

ASA e USC chiedono che la disposizione abbia carattere di diritto dispositivo. L'ASA domanda inoltre di riprendere il tenore dell'articolo 38 capoverso 3 LCA in un nuovo articolo che contempli la fattispecie di abuso che essa auspica di introdurre. Secondo il Cantone VD, Losanna, USAM, UPSA e Centre Patronal la possibilità di ammettere unicamente la forma scritta per l’avviso del sinistro va mantenuta. Il Cantone BS ritiene che l'obbligo di dare avviso del sinistro nasca soltanto al verificarsi del caso d’assicurazione e non alla realizzazione del rischio assicurato.

Articolo 36 Informazioni

1 L’impresa di assicurazione può richiedere agli stipulanti e agli aventi diritto tutte le informazioni necessarie all’accertamento delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento e alla determinazione dell'entità dell’obbligo di fornire prestazioni.

2 Se il contratto prevede che l’impresa di assicurazione può esigere determinati documenti giustificativi, la loro acquisizione deve essere ragionevole.

L’UP accoglie favorevolmente la nuova regolamentazione. Il Centre Patronal individua un potenziale di conflitto nella questione della necessità. Secondo economiesuisse bisogna prevedere un termine entro il quale l’impresa di assicurazione è tenuta a porre le domande necessarie. Losanna sostiene che dovrebbe spettare all’impresa di assicurazione determinare quali informazioni siano importanti.

Articolo 37 Divieto di modifica

Finché il danno non è accertato gli stipulanti e gli aventi diritto non possono effettuare, senza il consenso dell’impresa di assicurazione, modifiche dello stato attuale che potrebbero rendere difficile o impedire l’accertamento dell’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire prestazioni, a meno che la modifica sia effettuata per ridurre il danno o nell’interesse pubblico.

Secondo il Cantone ZH occorre definire in modo più preciso chi debba partecipare all'accertamento del danno e in che misura. La SIRM chiede che la regolamentazione sia completata in modo che entrambe le parti possano partecipare all'accertamento del danno e che si garantisca che il rilevamento del danno sia effettuato senza eccessivo ritardo. L’ASA propone di riprendere l'articolo 68 capoverso 2 LCA nel nuovo articolo sugli abusi che essa auspica di introdurre.