Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Articolo 44 Pegno sulla cosa assicurata

1 Se è costituita in pegno una cosa assicurata, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati con l’indennità in sostituzione della cosa assicurata.

2 Se il pegno è stato notificato all’impresa di assicurazione, questa può pagare l’indennità all’assicurato soltanto con il consenso del creditore pignoratizio o contro prestazione di garanzie a favore del medesimo.

Secondo il Cantone VD la norma deve avere natura imperativa.

4.1.5. Titolo 1 / Capitolo 5 (art. 45–50) Articolo 45 Modifica del rischio

Vi è una modifica del rischio ai sensi delle disposizioni qui appresso se:

a. una fattispecie rilevante di rischio ai sensi dell’articolo 15 capoverso 3 non subisce soltanto una modifica essenziale temporanea e fonda quindi un nuovo stato di rischio;

b. essa è subentrata dopo il momento determinante per l’adempimento dell’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 17.

Il Cantone TI ritiene che manchi una disposizione analoga all'articolo 33 LCA

nell’avamprogetto. PS, I Verdi, FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf criticano la regolamentazione (cfr. art. 46 AP-LCA).

La CFC chiede che le imprese di assicurazione siano tenute a informare a intervalli regolari i consumatori in merito al rischio di una sottocopertura e all'obbligo di notificazione in caso di modifica del rischio. Secondo il Cantone ZH l'assicurazione sulla vita e l’assicurazione malattie devono essere interamente escluse dal campo d'applicazione delle norme relative all'aumento del rischio.

Articolo 46 Aumento del rischio

1 Lo stipulante deve notificare senza indugio per scritto all’impresa di assicurazione ogni aumento del rischio. La notificazione può anche essere effettuata dal terzo assicurato.

2 Entro il termine di quattro settimane dopo che le è pervenuta la notificazione, l’impresa di assicurazione è autorizzata a recedere per scritto dal contratto oppure ad adeguare il premio dal momento dell’aumento del rischio.

3 In caso di aumento del premio lo stipulante è dal canto suo autorizzato a recedere per scritto dal contratto entro quattro settimane dopo che gli è pervenuta la comunicazione di aumento del premio.

4 Il recesso e l’aumento del premio prendono di volta in volta effetto quattro settimane dopo che la relativa comunicazione è pervenuta allo stipulante.