Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
4.1.6. Titolo 1 / Capitolo 6 (art. 51–58) Articolo 51 Cessazione dell’interesse economico assicurato
1 Il contratto si estingue se durante il suo decorso viene meno l’interesse economico assicurato.
2 Sono fatte salve le pretese fondate su eventi assicurati già subentrati.
Il Cantone ZH e l’USI approvano la nuova regolamentazione. USAM, Centre Patronal e UPSA chiedono che il contratto si estingua soltanto quando l’assicurato ha informato per scritto l’impresa di assicurazione in merito al venir meno dell’interesse economico.
Articolo 52 Passaggio di proprietà
1 Se l’oggetto del contratto d’assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi del contratto di assicurazione passano al nuovo proprietario.
2 Il nuovo proprietario può rifiutare il trasferimento del contratto mediante dichiarazione scritta entro un mese al più tardi dal passaggio di proprietà.
3 L’impresa di assicurazione può recedere dal contratto entro due settimane dopo che ha avuto conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto un mese dopo il recesso.
4 Gli articoli 46 e seguente si applicano per analogia se il passaggio di proprietà è vincolato a un aumento del rischio.
I Cantoni SO, SG, ZH e TI, FRI, uspi, USAM e UPSA approvano la disposizione. L’UP chiede che il termine di recesso sia esteso a tre mesi. Il Cantone TG ritiene che la disposizione sia problematica per gli oggetti che non soggiacciono ad alcun obbligo di assicurazione. FRC,
ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf preferiscono lo scioglimento automatico in caso di passaggio di proprietà. Se la regolamentazione proposta fosse mantenuta, occorrerebbe prevedere un’eccezione per l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore come pure per l’assicurazione casco. Inoltre, il passaggio del contratto dovrebbe avvenire automaticamente in caso di decesso dell’assicurato. Forum PMI propone di lasciar estinguere in linea di principio l’assicurazione al passaggio di proprietà e di applicare la regolamentazione proposta in caso di decesso.
Articolo 53 Recesso ordinario
1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo, osservando un termine di recesso di tre mesi.
2 Le parti al contratto possono convenire la possibilità di recedere dal contratto già prima della fine del terzo anno, nel quale caso lo statuto dello stipulante non può essere peggiore di quello dell’impresa di assicurazione.
3 Sono fatte salve le speciali disposizioni applicabili alle assicurazioni sulla vita.
Il Cantone TI, USI, SIC, HEV approvano la regolamentazione. In linea di principio anche l’ASA è d’accordo, ma nel capoverso 3 si dovrebbe esprimere con maggior chiarezza che