Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 29Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
5 In caso di recesso del contratto, l’impresa di assicurazione ha diritto in ogni caso a un aumento adeguato del premio tra il momento dell’aumento del rischio e quello dell’estinzione del contratto.
6 Se lo stipulante non dichiara un aumento del rischio, l’impresa di assicurazione può negare o ridurre la sua prestazione in maniera corrispondente al grado di colpevolezza e di aumento del rischio.
ASA e Altenburger LTD legal + tax chiedono che il capoverso 6 sia sostituito con l'articolo 35 capoverso 5 P-LCA. Inoltre, secondo l'ASA deve essere disciplinato anche il caso in cui l'aumento del rischio è stato rilevato dall'impresa di assicurazione senza che vi sia stato un danno o sia stata effettuata una notificazione da parte dello stipulante. Converrebbe altresì prevedere un diritto di recesso e di esigibilità dell’aumento del premio. USAM e UPSA propongono che l'aumento del rischio sia comunicato soltanto quando questo ha assunto una certa importanza ed è riconoscibile in quanto tale anche dallo stipulante. Per FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf l'assicurato non è in grado di notificare di propria iniziativa un eventuale aumento del rischio. È piuttosto l'impresa di assicurazione che dovrebbe regolarmente ricordare agli assicurati i loro doveri. Inoltre, qualora l'articolo 46 non venisse abrogato, bisognerebbe prevedere un'eccezione per l'assicurazione malattia complementare.
Per il PS l'obbligo di notificare l’aumento e la diminuzione del rischio è giustificabile al massimo per le assicurazioni di cose. Per le assicurazioni di persone deve rimanere determinante la stima del rischio fatta al momento della conclusione del contratto. Anche I Verdi sono dell'avviso che non sia ragionevole pretendere dallo stipulante la notificazione ogniqualvolta vi è un aumento del rischio. La SDRCA chiede che il capoverso 6 sia formulato secondo il modello dell'articolo 42 capoverso 5 AP-LCA. Dal capoverso 6 dovrebbe risultare chiaramente che non è previsto un principio «tutto o niente». Secondo la SDRCA sussiste tra l’altro una differenza non motivata rispetto alla regolamentazione dell'articolo 18 capoverso 2 AP-LCA.
Integration Handicap propone di escludere dal campo di applicazione dell'articolo 46 le assicurazioni di persone che coprono i rischi malattia, infortunio o invalidità. Per Aiuto Aids il termine di quattro settimane di cui ai sensi del capoverso 2 è troppo breve. Pro Mente Sana chiede che l'assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sia esclusa dal campo di applicazione dei capoversi 1, 2 e 6. Secondo Forum PMI tra il capoverso 2 e il capoverso 4 c'è una contraddizione per quel che concerne il momento dell'adeguamento del premio. Inoltre nel capoverso 3 non verrebbe definito il termine di disdetta e il termine di quattro settimane del capoverso 4 sarebbe troppo breve. Forum PMI propone pertanto la seguente regolamentazione: in caso di comunicazione da parte dell'impresa di assicurazione il termine dovrebbe essere di sei settimane; in caso di recesso da parte dello stipulante, di due settimane.
L'ASA approva la nuova regolamentazione. Il Cantone ZH propone di precisare il capoverso 6 nell'ottica del requisito causale. L'UP chiede che sia previsto un termine di tre mesi in caso di recesso da parte dell'impresa di assicurazione.
Articolo 47 Diminuzione del rischio
1 In caso di diminuzione del rischio lo stipulante ha il diritto di recedere per scritto dal contratto o di esigere una riduzione del premio.