Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

2 Se l’impresa di assicurazione rifiuta la riduzione del premio o se lo stipulante non è d’accordo sulla riduzione proposta, quest’ultimo ha il diritto di recedere per scritto dal contratto entro quattro settimane dopo che gli è pervenuta la presa di posizione dell’impresa di assicurazione.

3 Il recesso e la riduzione del premio prendono di volta in volta effetto quattro settimane dopo che la relativa comunicazione è pervenuta allo stipulante.

ASA e Altenburger LTD legal + tax chiedono di abrogare il diritto di recesso del capoverso 1. Anche il TCS prevede l’abrogazione del capoverso 1, ma propone nel contempo di sostituirlo con l’articolo 23 LCA. Secondo Losanna la riduzione del premio di cui al capoverso 3 dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui è diminuito il rischio.

Articolo 48 Contratto collettivo

Se il contratto comprende più cose o persone e la modifica del rischio riguarda soltanto una parte di queste cose o persone, lo stipulante ha il diritto di esigere che per la parte rimanente l’assicurazione venga continuata con il premio conforme alla tariffa.

USAM e Groupe Mutuel chiedono di stralciare questa norma. Per ASA e santésuisse la regolamentazione attuale dell’articolo 31 è più chiara.

Santésuisse e Concordia propongono che la disposizione non sia applicata all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, né all’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie.

Articolo 49 Clausola di adeguamento del premio

1 È possibile convenire validamente una clausola di adeguamento soltanto nell’ipotesi che le circostanze determinanti per il calcolo del premio si modifichino in maniera tale da giustificare l’aumento previsto.

2 Se fa uso della clausola di adeguamento pattuita, l’impresa di assicurazione deve darne comunicazione scritta e motivata allo stipulante, con l’indicazione del diritto di recesso ai sensi del capoverso 3. L’aumento entra in vigore al più presto quattro settimane dopo che è pervenuta la comunicazione.

3 Lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto o dall’aumento del premio a contare dal momento in cui l’aumento del premio diverrebbe efficace conformemente alla comunicazione dell’impresa di assicurazione. Il recesso è tempestivo se perviene prima all’impresa di assicurazione.

UDC e SUVA chiedono di stralciare la disposizione. ASA, USC, Groupe Mutuel, Visana e Concordia chiedono che gli adeguamenti del premio siano possibili se sono convenuti per scritto. L’ASA fa inoltre notare che le disposizioni concernenti il recesso non sono compatibili con gli articoli 59 e seguente LPP. Per Aiuto Aids questa norma è un’autorizzazione «in bianco» ad effettuare adeguamenti del premio. Il Cantone ZH ritiene che concedere una tale possibilità alle imprese di assicurazione ponga dei problemi. Il Cantone BE sostiene che in linea di principio non saranno più possibili clausole di adeguamento e spetterà ai tribunali precisare le «modifiche sostanziali».