Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
questa regolamentazione non è applicabile alle assicurazioni sulla vita. Secondo UDC e UDF bisogna stabilire che in caso di andamento favorevole dei sinistri è prevista una partecipazione alle eccedenze che deve essere versata allo scadere del contratto. La CFC chiede che le casse malati non possano più recedere dalle assicurazioni complementari dopo una durata contrattuale di cinque anni. FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf, da un lato, ritengono che il termine di tre anni sia troppo lungo e, dall’altro, chiedono che il recesso da parte dell’assicurazione sia escluso per le assicurazioni malattia complementari. Visana, santésuisse, Concordia e Groupe Mutuel propongono di estendere il termine a cinque anni. I Verdi esigono la riduzione del termine a un anno. La KPT domanda che l’assicurazione malattia complementare sia inserita nella riserva del capoverso 3. Il Cantone VD, USAM,
Centre Patronal e Assura respingono la regolamentazione.
Articolo 54 Recesso straordinario
1 Si può recedere in ogni momento dal contratto per motivi importanti.
2 Si considera segnatamente motivo importante ogni circostanza in presenza della quale non si può ragionevolmente pretendere che il recedente continui in buona fede il contratto.
Assura, Concordia, KPT e RMS respingono la norma. Secondo economiesuisse il capoverso 2 deve essere completato mediante un’enumerazione non esaustiva di motivi importanti. L’UDF chiede che in caso di andamento favorevole dei sinistri sia prevista una partecipazione alle eccedenze pro rata temporis e che questa sia versata allo scadere del contratto.
Articolo 55 Recesso in caso di verificarsi dell’evento
1 Si può recedere dal contratto se:
a. si è verificato un evento che determina l’obbligo di fornire prestazioni dell’impresa di assicurazione; e
b. il contratto non si estingue ai sensi dell’articolo 51 capoverso 1.
2 Il diritto di recesso si estingue due settimane dopo il versamento dell’indennità.
3 In caso di recesso del contratto il rapporto contrattuale cessa due settimane dopo che è pervenuto il recesso.
FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf respingono la disposizione, eventualmente chiedono almeno una riserva per l’assicurazione malattia complementare. Secondo Pro Mente Sana e Integration Handicap la norma non deve essere applicabile all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, fatto salvo il passaggio dall’assicurazione d’indennità giornaliera collettiva a quella individuale al raggiungimento della capacità di lavoro. Integration Handicap chiede inoltre che il diritto di recesso sia esteso anche ai casi in cui l’assicurato ha beneficiato interamente delle prestazioni contrattuali dell’assicurazione
d’indennità giornaliera. Secondo ASA e USC l’assicurazione sulla vita deve essere esclusa dal campo d’applicazione. L’USI respinge la disposizione; in alternativa si dovrebbe escludere l’assicurazione sulla vita dal campo d’applicazione. economiesuisse e I Verdi respingono l’articolo. Secondo il Cantone BS il titolo deve essere così modificato: «Kündigung im Versicherungsfall».