Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Articolo 56 Recesso in caso di revoca dell’autorizzazione

Lo stipulante ha il diritto di recedere in ogni momento dal contratto in caso di revoca, alle imprese di assicurazione che partecipano al contratto di assicurazione, dell’autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa ai sensi dell’articolo 61 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).

Il Cantone SG chiede che alle imprese di assicurazione incomba un obbligo di comunicazione. In caso di violazione di tale obbligo, il rapporto assicurativo dovrebbe poter essere recesso retroattivamente e la relativa parte del premio dovrebbe essere rimborsata.

Articolo 57 Estensione della responsabilità

Se l’evento si è verificato durante la durata del contratto, la prestazione assicurativa è dovuta nel corso dei cinque anni successivi all’estinzione del contratto anche se l’obbligo dell’impresa di assicurazione di fornire la prestazione è insorto soltanto dopo l’estinzione del contratto.

ASA, santésuisse, Groupe Mutuel, Assura e RMS chiedono lo stralcio dell’articolo. Anche Concordia propone di stralciare la disposizione o, in alternativa, di limitarla all’assicurazione infortuni. L’USC chiede che la norma sia stralciata o eventualmente configurata come norma dispositiva. Secondo Lloyd’s bisogna assicurarsi che l’espressione «si è verificato l’evento» sia interpretata come rivendicazione delle pretese.

L’USAM chiede che la regolamentazione non sia applicata all’assicurazione malattie né all’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. I Verdi, FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf propongono di estendere il termine da cinque a dieci anni. Per FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf, l’applicabilità della presente norma alle prestazioni pensionistiche non è chiara. La SUVA chiede di riprendere la formulazione del progetto precisando nel capoverso 2 che accordi di diverso tenore sono generalmente nulli. Inoltre il termine dovrebbe essere esteso da cinque a dieci anni. Per il Cantone ZH le conseguenze sono poco chiare, mentre per il Cantone VD la mancanza di chiarezza riguarda l’intera disposizione. Secondo l’Ombudsfrau dell’assicurazione privata e della SUVA da questa regolamentazione possono sorgere problemi di interpretazione. SIC, Integration Handicap e Aiuto Aids accolgono favorevolmente l’intera regolamentazione; il PLR.I Liberali la approva nel senso di un compromesso. Il Cantone BS chiede che l’espressione «befürchtetes Ereignis» (evento) sia sostituita con «versicherte Gefahr» (rischio assicurato).

Articolo 58 Casi assicurati pendenti

1 Sono nulle le disposizioni contrattuali che autorizzano l’impresa di assicurazione a limitare o a sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione esistenti all’estinzione del contratto, dopo il verificarsi dell’evento.

2 È fatta salva l’assicurazione individuale delle cure medico-sanitarie.

ASA, santésuisse, Groupe Mutuel, Assura e Concordia esigono lo stralcio della disposizione. Eventualmente, secondo Concordia la riserva di cui al capoverso 2 deve riguardare

l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia oltre all’assicurazione delle cure medico-sanitarie. La KPT chiede che le conseguenze citate al capoverso 2 siano riesaminate.