Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine
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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
4.1.8. Titolo 1 / Capitolo 8 (art. 66) Articolo 66 Prescrizione
1 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dall’inizio della loro scadenza.
2 Se sono dovute prestazioni periodiche, la singola prestazione periodica si prescrive in cinque anni e la prestazione totale in dieci anni dall’inizio della scadenza della prima prestazione assicurativa periodica arretrata.
ASA, SDRCA, Visana e CFC chiedono di riprendere l’articolo 55 P-LCA. KPT, Assura e Centre Patronal respingono l’estensione del termine di prescrizione a cinque anni. Il Cantone TI, UP, studio d’avvocatura Hunziker, HEV, USI, SIC approvano la regolamentazione. Il prof.
Stöckli non ritiene appropriata l’equiparazione a livello di prescrizione di crediti risultati dal premio e crediti risultanti dalle prestazioni assicurative. Il termine di cinque anni per i crediti risultanti dal premio sarebbe sensato. Per contro, il termine per le prestazioni assicurative dovrebbe essere esteso a dieci anni oppure, se è di cinque anni, il termine dovrebbe iniziare a decorrere da una data successiva.
Secondo il TCS e la Federazione Svizzera degli Avvocati la decorrenza del termine di prescrizione deve essere fissata conformemente alla regolamentazione dell’articolo 46 LCA in vigore. Per il Cantone ZH essa deve essere legata al verificarsi di un caso di assicurazione. FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf accolgono favorevolmente la nuova regolamentazione, anche se desidererebbero un’estensione del termine a dieci anni. Non riescono comunque a comprendere in che modo sarebbe possibile versare una rendita a vita nell’ottica del capoverso 2.
4.1.9. Titolo 1 / Capitolo 9 (art. 67–71) Articolo 67 Compiti
1 Gli intermediari assicurativi sono in un rapporto di fiducia con i loro clienti e agiscono nel loro interesse.
2 Essi sono tenuti a fondare la loro consulenza sull’esame di un numero sufficiente di contratti offerti sul mercato e a fornire raccomandazioni sui contratti idonei ad adempiere le necessità dei clienti.
3 Essi annotano per scritto le necessità rilevate presso i clienti nonché i motivi di ogni consulenza che forniscono per un determinato prodotto assicurativo.
Il Cantone TI, Cifacc, USC, Meex approvano la regolamentazione. FRC, ACSI, Fondazione per la protezione dei consumatori e kf chiedono, da un lato, che tutte le offerte comprendano la somma dei ristorni e, dall’altro, che gli intermediari dispongano di una formazione minima. Per il Cantone VD una regolamentazione troppo dettagliata dell’intermediazione assicurativa potrebbe risultare controproducente.
Secondo Centre Patronal e Assura le disposizioni del capitolo 9 devono figurare nella LSA e non nella LCA. UDC, UDF e A. Schmid und Partner Versicherungsberatungs AG chiedono