Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/108: Revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione · 59 pagine

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Rapporto dell’Amministrazione federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Il Cantone TI accoglie favorevolmente la regolamentazione. L’ASA propone di stralciare i capoversi 2 e 3. Quest’ultimo deve essere trasposto nella fattispecie di abuso chiesta dall’ASA.

Articolo 89 Sottoassicurazione

Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento, l’impresa di assicurazione può ridurre la sua prestazione in funzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore di risarcimento, purché si sia riservata questa facoltà nel contratto (assicurazione a valore intero).

Il Cantone TI approva la regolamentazione. L’ASA domanda di stralciare l’espressione «assicurazione a valore intero» perché la regolamentazione deve essere applicata anche alle assicurazioni a valore parziale. La CFC chiede che l’impresa di assicurazione sia tenuta a informare periodicamente dei rischi legati alla sottocopertura. Il Cantone BS propone di inserire nel presente avamprogetto una norma corrispondente all’articolo 72 capoverso 2 P-LCA.

Articolo 90 Estensione

1 L’assicurazione copre sia le pretese di risarcimento del danneggiato, sia i diritti di regresso dei terzi.

2 Nel quadro della somma assicurata l’assicurazione comprende i costi giudiziari ed extragiudiziari che insorgono dalle pretese fatte valere dalla difesa, purché queste spese siano dettate dalle circostanze o siano state provocate dall’impresa di assicurazione

I Cantoni SG e ZH, IRV, UPSA, USAM, studio d’avvocatura Hunziker accolgono favorevolmente la regolamentazione. Anche SUVA e swissstaffing l’approvano, aggiungono però che i costi giudiziari ed extragiudiziari che insorgono dalle pretese fatte valere dalla difesa devono essere pagati addizionalmente alla somma assicurata. Per l’ASA bisogna precisare che vengono indennizzate soltanto le pretese dei danneggiati per i quali lo stipulante ha acquistato una copertura assicurativa. L’UP chiede l’esclusione del principio claims-made. Il Cantone BE deplora che non vi sia una regolamentazione dell’ambito di applicazione temporale. L’UDC esige il mantenimento di tutte le norme in vigore del diritto della responsabilità civile.

Articolo 91 Diritto di credito diretto e diritto di accesso

1 Il danneggiato o il suo avente causa dispone di un diritto di credito diretto nei confronti dell’impresa di assicurazione nell’ambito della copertura assicurativa. Sono fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’impresa di assicurazione può opporle in virtù della legge o del contratto.

2 Il danneggiato può esigere dalla persona civilmente responsabile informazioni sulla sua protezione in ambito di assicurazione della responsabilità civile.

3 Il presente articolo non si applica all’assicurazione non obbligatoria della responsabilità civile per meri danni patrimoniali.