Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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Per queste ragioni va sancito un nuovo articolo 82a, che attribuisca all'Ufficio federale il controllo dell'applicazione dell'articolo 56 capoverso 3 lettera b LAMal. Occorre tuttavia che i prodotti in questione siano presi in considerazione anche nelle disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici concernenti i vantaggi pecuniari; in caso contrario, andrebbe previsto un obbligo di trasferire gli sconti, sulla base della LAMal. Per consentire all'Ufficio federale la possibilità di garantire il perseguimento penale contro chi infrange l'articolo 56 capoverso 3 lettera b, l'articolo 92 va completato con un secondo capoverso, che deroghi all'articolo 79 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000152 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
4. Modifiche di altre leggi federali - Legge federale del 3 ottobre 1951153 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) - Legge federale del 19 giugno 1959154 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI)
- Legge federale del 20 marzo 1981155 sull'assicurazione contro gli infor-
tuni (LAInf) - Legge federale del 19 giugno 1992156 sull'assicurazione militare (LAM)
Le leggi federali sull'assicurazione per l'invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare si riferiscono indirettamente alla disposizione della legge sull'assicurazione malattie di cui sopra (art. 37 cpv. 3 LAMal) per quanto concerne le condizioni di autorizzazione cui sottostanno i medici che a livello cantonale possono, in qualità di fornitori di prestazioni, dispensare medicamenti. A causa del disciplinamento della dispensazione diretta imposto ora dalla legislazione sugli agenti terapeutici a medici, veterinari e dentisti, tutte queste disposizioni devono essere adeguate.
Anche la legge sugli stupefacenti rimanda alle disposizioni cantonali concernenti la dispensazione diretta, quanto si tratta di stupefacenti omologati come medicamenti ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici. Ora questo rimando va tuttavia abrogato, a causa del nuovo disciplinamento federale sulla dispensazione diretta.
3 Ripercussioni
Nei paragrafi seguenti vengono illustrate le principali ripercussioni di questo progetto di legge. Alcuni punti della presente revisione riguardano aspetti politicamente controversi (per es. l'omologazione semplificata dei medicamenti della medicina complementare o la regolamentazione dei vantaggi pecuniari). È necessario attendere i risultati della consultazione e la decisione del Consiglio federale per effettuare
152 RS 830.1
153 RS 812.121; le modifiche si riferiscono al testo attualmente in vigore (dopo l'entrata in vigore, saranno adeguate alle disposizioni della modifica del 20 marzo 2008 accolta in votazione popolare il 30.11.2008 [FF 2008 1955]).
154 RS 831.20
155 RS 832.20
156 RS 833.1