Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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o all'assicuratore di far valere i suoi diritti. Nel cosiddetto sistema del terzo garante l'assicurato può farsi rappresentare dal proprio assicuratore a spese di questi nella rivendicazione legale di questo diritto (art. 56 cpv. 2 in comb. disp. con art. 89 cpv. 3 LAMal). Se il fornitore di prestazioni continua a non onorare i suoi obblighi, sulla base dell'articolo 89 LAMal l'assicuratore può, quale ultima ratio, chiedere al tribunale arbitrale di escluderlo dall'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 59 LAMal).
Con l'entrata in vigore della legge sugli agenti terapeutici, non trasferire gli sconti è considerato un delitto passibile di pena (art. 92 lett. d LAMal). A partire dal 1° gennaio 2005, inoltre, l'articolo 59 LAMal è stato rafforzato: ora è, infatti, possibile prevedere non solo un'esclusione dalle attività, ma anche diffide e multe.
Occorre tuttavia ammettere che, alla prova dei fatti, questa normativa non ha ottenuto gli effetti sperati, e ciò per diverse ragioni. Innanzitutto, per l'assicuratore è palesemente molto difficile ottenere dal fornitore di prestazioni informazioni sicure sulle condizioni di acquisto. Può anche darsi che ciò sia dovuto, da parte sua, a una certa mancanza di competenza in questo ambito. In secondo luogo, non va dimenticato che sovente gli sconti vengono concessi collettivamente; in particolare, è al momento dell'acquisto che i fornitori di prestazioni ottengono sconti sui medicamenti, che non sono personalizzati e non possono pertanto essere ristornati ai debitori della rimunerazione (cassa malati o assicuratore). Si pensi, per esempio, che il fornitore di prestazioni può beneficiare di medicamenti gratuiti (premi sulla merce), di partecipazioni finanziarie alla cifra di affari annuale in funzione del volume di ordinazioni (premi annuali) oppure di altre liberalità (per es. partecipazione a corsi di aggiornamento e congressi). In altri casi il trasferimento dello sconto risulta praticamente impossibile, o sarebbe realizzabile solo con oneri eccessivi (per es. personalizzazione dei premi annuali in un secondo tempo). Per questo motivo, nel suo messaggio del 15 settembre 2004151 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie nel settore Managed Care, il Consiglio federale aveva proposto che gli sconti concessi andassero a favore perlomeno dell'intera comunità di assicurati, e ciò attraverso un versamento all'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal, così da coprire i costi legati all'applicazione della legislazione sull'assicurazione malattie. Questi fondi sarebbero amministrati dall'istituzione comune, su precise indicazioni del Consiglio federale. Dal 2000, anno in cui sono stati creati un fondo e un conto appositi, i fornitori di prestazioni hanno già la possibilità di applicare di propria iniziativa questo disciplinamento. Finora, tuttavia, sono stati effettuati solo due versamenti, entrambi da parte dello stesso fornitore.
Si assiste pertanto a una vera e propria lacuna nell'applicazione della legge, poiché in pratica gli assicuratori non fanno quasi mai causa ai fornitori di prestazioni che non rispettano l'articolo 56 capoverso 3. Ora proponiamo pertanto, quando si tratta di trasferire sconti diretti o indiretti alla fornitura di agenti terapeutici (secondo il tenore dell'art. 56 cpv. 3 lett. b LAMal: «medicamenti o mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici»), di portare a livello federale tanto la procedura di applicazione quanto il perseguimento penale, così da ottenere un sistema congruente con gli articoli 57a–57c LAMal. Sarà così possibile affidare a una sola unità amministrativa l'applicazione di queste disposizioni e, più in generale, concentrare a livello federale l'esecuzione della LAMal, incrementando l'attuabilità dell'intera normativa del settore.
151 FF 2004 4951