Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 105Fedlex · Rapporto esplicativo

L'applicazione sistematica delle prescrizioni internazionali nel settore della Buona prassi di vigilanza richiede non soltanto una formazione, ma anche l'esecuzione, da parte dell'Istituto, di apposite ispezioni. Per sviluppare queste competenze entro un periodo di tre anni, dovranno essere creati almeno tre posti d'ispettore specializzato.

A corto o a medio termine si rinuncia alla pubblicazione a stampa delle informazioni sui medicamenti; saranno pubblicate e accessibili solo in formato elettronico (parola chiave: «e-Health»). L'Istituto – o un terzo in caso di delega – inserisce queste informazioni in un repertorio generale che viene messo a disposizione del pubblico. Per la Confederazione, l'eventuale assunzione di questo compito da parte dell'Istituto avrebbe ripercussioni a livello del personale, ma non a livello finanziario.

Una volta che l'esecuzione dell'articolo 33 LATer (nuovo art. 57a) sarà, come previsto, trasferita a un'altra autorità federale, l'Istituto sarà sgravato da un compito importante, con conseguente liberazione di risorse.

3.2 Per i Cantoni e per i Comuni

La variante A riguardante il disciplinamento dei medicamenti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge sugli agenti terapeutici, esisteva unicamente un'omologazione cantonale prevede che questi medicamenti possano essere immessi in commercio sotto vigilanza dell'autorità cantonale competente, così come è stato fatto finora (cfr. art. 95b, variante A). Per ridurre al minimo i rischi, si precisa che essi possono venire dispensati e impiegati esclusivamente nel Cantone che ha rilasciato l'omologazione e solo da persone con una formazione riconosciuta. Devono inoltre essere contrassegnati in modo corrispondente. Questa variante non dovrebbe avere particolari ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.

In base all'articolo 30, i Cantoni sono tenuti a promuovere e ad esaminare sistemi di garanzia della qualità nei processi di somministrazione, prendendo in considerazione la natura e la dimensione dell'azienda. Anche il coordinamento della registrazione e la prevenzione di gravi problemi di somministrazione rimangono di loro competenza.

Il divieto imposto ai medici di dispensare medicamenti tocca una competenza che era finora attribuita ai Cantoni, e che è ora trasferita alla Confederazione. Malgrado il divieto, il rifornimento nei Cantoni è assicurato nei casi d'emergenza e di visite a domicilio.

Nei Cantoni in cui viene praticata la dispensazione diretta vi è una bassa densità di farmacie. Nel Cantone di Nidvaldo, per esempio, se ne contano solo cinque ogni 100 000 abitanti, mentre in Ticino, dove la dispensazione diretta è vietata, sono 55 ogni 100 000 abitanti. A seguito dell'introduzione del divieto di questa pratica, la popolazione dovrà fare ricorso ad altre fonti di rifornimento. A corto termine, saranno le farmacie e le farmacie che praticano la vendita per corrispondenza ad assicurare il rifornimento. Da quanto si è visto nei Paesi confinanti (Germania), si può ipotizzare che le farmacie esistenti potenzieranno i loro servizi per garantire il rifornimento (fornitura a domicilio, prolungamento degli orari d'apertura). Inoltre, le farmacie che praticano la vendita per corrispondenza garantiscono il rifornimento sull'insieme del territorio nazionale. In divieto di dispensazione diretta costituisce inoltre un incentivo ad aprire nuove farmacie, fattore che a lungo termine avrà ripercussioni positive per i pazienti. Grazie a una buona rete di farmacie pubbliche,