Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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e, in secondo luogo, perché una simile misura comporterebbe ritardi nell'applicazione dei risultati ottenuti negli studi pediatrici.
Art. 140p (nuovo)
La proroga della durata di protezione del certificato è approvata dall'Istituto mediante iscrizione nel registro dei brevetti, come avviene per il certificato (art. 140g LBI) e il brevetto (art. 60 cpv. 1 LBI).
Art. 140q (nuovo)
Questo articolo pone la base per riscuotere una tassa per la proroga della durata di protezione del certificato. La disposizione si accorda con l'articolo 8 capoverso 4 del regolamento (CE) n. 469/2009.
Art. 140r (nuovo)
La disposizione autorizza l'Istituto a revocare la proroga della durata di protezione di un certificato, se questa è stata accordata in contraddizione con l'articolo 140n LBI (vizio di forma originario) oppure se lo contraddice a posteriori (vizio di forma posteriore). La revoca può essere decisa d'ufficio o su domanda (cpv. 2).
Il diritto, da parte di terzi, di chiedere la riconsiderazione di una proroga è espressamente sancito al capoverso 2, in modo che non sorgano dubbi in proposito. In questo modo viene garantito in maniera formale un rimedio giuridico.
Art. 140s (nuovo)
Per garantire la necessaria duttilità del dettato legislativo, a livello di legge vanno sanciti solo i principi generali, mentre i dettagli, soprattutto procedurali e concernenti le necessarie pubblicazioni, sono destinati alle ordinanze. Il capoverso l conferisce al Consiglio federale il potere di farlo.
Il Consiglio federale si orienterà in funzione dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1901/2006 (cpv. 2).
Art. 140t (nuovo)
Analogamente all'articolo 140a capoverso 3, viene qui definito il concetto di «principio attivo» per il settore fitosanitario. A questo scopo è stata ripresa la definizione data al relativo regolamento CE147 (dove è dato come «sostanza attiva»).
Art. 149 (nuovo)
La disposizione transitoria corrisponde all'articolo 7 capoverso 5 del regolamento (CE) n. 469/2009. Per un periodo transitorio, al titolare di un certificato va concessa la possibilità di presentare la domanda di proroga della durata di protezione del certificato anche dopo i due anni che precedono la scadenza dello stesso.
147 Regolamento (CE) n. 1610/96.