Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937148

Art. 102 cpv. 2 CP

L'estensione con l'articolo 57a capoverso 1 LATer della lista di pene in caso di responsabilità parallela (concomitante, primaria) da parte dell'azienda deve tenere conto del fatto che l'esperienza mostra che le infrazioni al divieto di vantaggi pecuniari sono per lo più commesse nell'interesse e con l'approvazione delle aziende coinvolte, oppure sono riconducibili all'omissione o all'introduzione solo parziale da parte loro delle misure necessarie a prevenire simili violazioni. Di conseguenza, i delitti di corruzione attiva previsti dal Codice penale (art. 322ter, 322quinquies e 322septies CP) e dalla legge federale contro la concorrenza sleale149 (art. 4a cpv. 1 lett. a LCSI) sono oggi già elencati nell'articolo 102 capoverso 2 CP.

Sono «imprese» ai sensi dell'articolo 102 capoverso 2 CP le persone giuridiche di diritto private e pubbliche (esclusi gli enti territoriali) così come le società e ditte individuali (cfr. art. 102 cpv. 4 CP). Questa nozione di «impresa» («entreprise», «Unternehmen») è in ampia misura assimilabile a quello di «organizzazione», che figura all'articolo 57a LATer e a quello di «azienda» («entreprise», «Geschäftsbetriebs») del nuovo articolo 89 LATer (che rinvia all'art. 6 DPA).

3. Legge federale del 18 marzo 1994150 sull'assicurazione malattie

Art. 37 cpv. 3

La legge sull'assicurazione malattie stabilisce che spetta ai Cantoni definire a quali condizioni i medici sono parificati ai farmacisti autorizzati, possono dispensare medicamenti allo stesso modo ed essere di conseguenza considerati fornitori di prestazioni. Il disciplinamento della dispensazione diretta per medici, veterinari e dentisti ora introdotto dalla legge sugli agenti terapeutici costringe ad adeguare questa disposizione (in merito, si veda anche il n. 4.).

Art. 82a (nuovo) Controllo del trasferimento degli sconti

e Art. 92 cpv. 2 (nuovo)

L'articolo 56 capoverso 3 LAMal obbliga il fornitore di prestazioni a far usufruire il debitore della rimunerazione di sconti diretti o indiretti che ha ottenuto da persone o enti fornitori di medicamenti o di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici. In questo ambito, l'articolo in questione non attribuisce espressamente al Consiglio federale la facoltà di disciplinare i dettagli. L'Assemblea federale ha ritenuto piuttosto che spettasse in fin dei conti agli assicuratori, in quanto organi di esecuzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, il controllo dell'economicità e della qualità delle attività dei fornitori di prestazioni. Per permettere loro di svolgere questo compito, l'articolo 42 LAMal obbliga i fornitori di prestazioni a trasmettere al debitore (assicurato o cassa malati) tutte le indicazioni necessarie per verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione. Se lo sconto non viene trasferito, l'articolo 56 capoverso 4 LAMal consente all'assicurato

148 RS 311.0

149 RS 241

150 RS 832.10