Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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chettatura adeguata dei preparati. Solo in tal modo i pazienti avranno la possibilità di scegliere con cognizione di causa fra vari tipi di medicamenti.
Nel settore dei medicamenti per uso pediatrico si avrà una maggiore disponibilità di preparati che tengono conto dell'età dei pazienti. Questo fattore, abbinato a una maggiore trasparenza degli specialisti, rafforzerà la sicurezza del processo di medicazione.
Il divieto di dispensare medicamenti negli studi medici non comprometterà il rifornimento di medicamenti alla popolazione, nella misura in cui le possibilità per i pazienti e i consumatori di accedere ai medicamenti saranno agevolate dalla vendita per corrispondenza, dall'affidamento di malati cronici e anziani alle cure di servizi extraospedalieri, dalla semplificazione dell'automedicazione per i medicamenti soggetti a prescrizione medica della categoria B, nonché dalla possibilità di ottenere presso i droghieri tutti i medicamenti non soggetti a prescrizione medica. Pazienti e consumatori beneficeranno inoltre dell'accresciuta collaborazione interdisciplinare, fra medici, farmacisti e altri specialisti; una collaborazione fondata sull'esperienza pratica che potrà svilupparsi appieno solo se la dispensazione di medicamenti da parte dei medici è vietata.
Le misure per la regolamentazione dei vantaggi pecuniari dovrebbero avere un effetto moderatore sui volumi, frenando in tal modo l'evoluzione dei costi e dei premi.
4 Programma di legislatura
Il presente progetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 2008158 sul programma di legislatura 2007–2011.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le basi costituzionali per la modifica della legge in questione sono gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 Cost. Per le modifiche proposte è determinante l'articolo 118 capoverso 2 Cost. (protezione della salute). Fondandosi su tale disposizione la Confederazione emana prescrizioni, fra l'altro nel settore degli agenti terapeutici.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Tutte le modifiche e le integrazioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
Conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999159 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, quando le esigenze svizzere sono giudicate equivalenti alle esigenze
158FF 2008 667