Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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In numerosi Cantoni svizzero-tedeschi i medici sono autorizzati, a determinate condizioni, a dispensare medicamenti ai loro pazienti, al di fuori dei casi di emergenza e delle visite a domicilio. Nella Svizzera romanda e nella Svizzera italiana questa pratica (la cosiddetta «dispensazione diretta») è vietata o estremamente limitata. Questa situazione, che costituisce un'eccezione nel contesto europeo, è stata a lungo giustificata con la necessità di garantire il rifornimento alla popolazione. I relativi vantaggi sono però stati ridimensionati dal fatto che ora i medicamenti possono essere acquistati anche per corrispondenza, che le persone anziane o inferme sono affidate alle cure dei servizi extraospedalieri e che la mobilità della popolazione attiva è in continua crescita.

Considerati l'effetto incentivante di questa pratica e l'evoluzione dei quantitativi, la dispensazione diretta di medicamenti da parte dei medici ha messo in luce un problema assai rilevante: il conflitto d'interessi cui sono confrontati i medici. Da un lato, infatti, sono i medici a stabilire il tipo di trattamento da seguire; attraverso la prescrizione di ricette determinano anche la domanda da parte dei pazienti di uno specifico preparato. D'altro canto, la vendita di questi medicamenti rappresenta per loro una fonte di reddito, che può essere anche notevole. L'esperienza nei Paesi esteri e la letteratura specialistica lasciano supporre che l'interdipendenza fra prescrizione e dispensazione, associata al conseguimento di un reddito, può comportare un aumento del consumo di medicamenti e un pericolo per la loro sicurezza.

Alla luce di queste considerazioni, il progetto propone, fra le misure volte a disciplinare i vantaggi pecuniari, di vietare ai medici la dispensazione di medicamenti nel settore ambulatoriale, che rimane comunque possibile nell'ambito del trattamento medico o veterinario e in occasione delle visite a domicilio o in fattoria. I Cantoni devono avere inoltre la possibilità di autorizzare i medici a dispensare medicamenti qualora l'accesso a una farmacia pubblica non sia garantito. Il divieto di dispensazione diretta sarà accompagnato da una riduzione della parte relativa alla distribuzione per i medicamenti inseriti nell'ES.

Governo d'impresa

L'Istituto è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria. È autonomo a livello organizzativo e gestionale; dispone di un finanziamento proprio e tiene autonomamente la sua contabilità. Inoltre, è iscritto nel registro di commercio14. Ora si trova nel quarto cerchio del modello ma, per tutte le ragioni appena elencate, va spostato nel terzo cerchio.

Il rapporto sul governo d'impresa, presentato il 13 settembre 2006 dal Consiglio federale, definisce i principi guida che spiegano anche come vanno gestite le organizzazioni del terzo cerchio.

Nell'ambito del mandato di prestazioni 2002-2006 affidato dal Consiglio federale all'Istituto sono stati identificati diversi incentivi distorti. Con il mandato di prestazioni 2007-2010 si è cercato di eliminare tutti quelli che non comportavano alcuna modifica della legislazione sugli agenti terapeutici. Nel contempo, il Consiglio federale ha deciso di integrare le modifiche restanti nella revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (seconda tappa).

14 Il registro riporta anche i membri del Consiglio d'Istituto e della Direzione.