Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
nuove disposizioni rispettino il principio di proporzionalità. Questo dibattito si innesta su quello più generale riguardante i rischi ai quali la società è oggi disposta a esporre gli individui.
Da un lato, si fatica a comprendere come un medicamento possa produrre, anche dopo che è stato omologato, effetti collaterali spiacevoli e fino allora sconosciuti. Quando si verificano episodi di questo tipo, sovente viene messa in discussione l'efficacia del controllo statale, e ciò malgrado sia evidente che la valutazione dei rischi che un medicamento comporta al momento della sua omologazione costituisce un'istantanea che rispecchia unicamente lo stato della scienza e della tecnica in quel periodo.
D'altro canto, i farmaci usati nelle terapie complementari sono spesso ritenuti espressione di una medicina più rispettosa dell'essere umano e delle sue esigenze. Gran parte dell'opinione pubblica ritiene che l'uso di questi medicamenti non ponga problemi e confida nella loro efficacia. Questa convinzione non sembra vacillare nemmeno quando mancano prove scientifiche o quando quest'ultime ne confutano la fondatezza.
Negli ultimi anni, i dibattiti politici e mediatici sono stati fortemente influenzati da questo contrasto nell'approccio dei rischi e del margine in cui assumerli o meno. Contemporaneamente si è posta, invariabilmente, anche questa domanda: in che misura il paziente va tutelato da un possibile inganno, nel caso in cui un determinato medicamento non comporti alcun rischio comprovato per la salute?
Accanto alla problematica dei rischi e del margine in cui assumerli o meno, è sorto anche un altro interrogativo: in che misura i medicamenti già omologati in Europa vanno nuovamente sottoposti a una procedura di riconoscimento in Svizzera? Facilitare ulteriormente l'accesso al mercato per questi preparati, infatti, consentirebbe di eliminare «inutili» ostacoli tecnici al commercio e non metterebbe in pericolo la salute di esseri umani e animali.
In un rapporto sulla semplificazione delle procedure di omologazione esistenti (Rapporto sulla revisione della LOTC)6, adottato nell'ambito del messaggio sulla revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, il Consiglio federale ha stabilito un importante pacchetto di misure con le quali intende eliminare, anche nel settore dei medicamenti, gli ostacoli tecnici al commercio.
Lo Stato continua ad avere un interesse fondato nel controllo della commercializzazione dei farmaci. Le attuali, limitate, risorse vanno utilizzate con maggiore accortezza, tenendo sempre in considerazione lo scopo fondamentale, che è quello di proteggere la salute degli esseri umani e degli animali. Il Consiglio federale ritiene pertanto che vada facilitato l'accesso al mercato dei medicamenti già omologati altrove da un apparato di controllo equivalente a quello applicato in Svizzera, che vada agevolata la pratica dell'automedicazione e che vadano riconsiderati i requisiti da applicare allo smercio e alla dispensazione di medicamenti.
L'eliminazione di inutili doppioni e l'adozione di procedure più efficaci consentono di contenere non solo i costi amministrativi a carico dei richiedenti ma anche quelli a carico delle autorità. Nel contempo, facilitare l'accesso al mercato non solo favori-
6 Rapporto sulla semplificazione delle procedure di omologazione esistenti per prodotti già omologati all'estero secondo prescrizioni equivalenti in allegato al messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (FF 2008 6473 ss.).