Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
- medicamenti senza indicazione, che si fondano su principi terapeutici speciali, le cui regole andranno disciplinate nella legislazione.
Il Consiglio federale affronterà questo disciplinamento in un secondo tempo, sulla base dell'articolo 82 capoverso 2 LATer, nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione. Si prevede in particolare il riconoscimento dei farmaci utilizzati nella medicina complementare, basati su un determinato principio terapeutico (per es. medicamenti omeopatici, antroposofici o asiatici) e applicati in terapie individuali. In tal modo i consumatori potranno scegliere, con cognizione di causa, tra due categorie di medicamenti:
- quelli con indicazione: come avviene già oggi, essi corrisponderanno, sulla base di tutta una documentazione, agli standard internazionali di qualità, sicurezza ed efficacia e saranno sottoposti a una valutazione rischi/benefici;
- quelli senza indicazione, che saranno verificati esclusivamente in termini qualitativi e in funzione del pericolo per la salute dei consumatori, che andrà completamente escluso.
Per impedire che i consumatori confondano le due categorie di farmaci o siano indotti in errore sulla reale portata degli esami svolti dalle autorità, esse andranno caratterizzate nel dovuto modo. Sarà importante escludere ogni inganno nella prova dell'efficacia, soprattutto nel caso dei medicamenti destinati al trattamento di malattie gravi.
1.3.4 Vantaggi pecuniari
In generale
Vantaggi pecuniari quali buoni merce, viaggi, inviti, regali o campioni gratuiti possono influenzare gli specialisti che prescrivono, dispensano o utilizzano medicamenti, inducendoli a impiegarne troppi oppure a ricorrere a medicamenti che non offrono il miglior rapporto costi-benefici. Questo modo di agire rischia di pregiudicare la sicurezza dei medicamenti, può condurre a una situazione poco ottimale per quel che riguarda il rifornimento di medicamenti e pregiudicare la salute o la vita degli esseri umani e degli animali. Inoltre, contribuisce a far aumentare i costi della salute.
Per questa ragione, nel suo tenore attuale l'articolo 33 LATer vieta di offrire vantaggi pecuniari a persone che prescrivono o dispensano medicamenti. Queste persone non possono nemmeno chiedere né accettare vantaggi pecuniari.
Nel messaggio sulla legge sugli agenti terapeutici, il Consiglio federale aveva rilevato che è possibile concedere vantaggi sui prezzi se le norme della concorrenza sono rispettate26. Ciò significa, da un lato, che anche la legge sugli agenti terapeutici si attiene al principio di una concorrenza regolata in cui lo Stato rinuncia a vietare gli sconti. D'altro lato, i ribassi praticati sul mercato dei medicamenti devono andare a diretto beneficio dei pazienti al momento dell'acquisto, oppure in modo indiretto, con una riduzione dei premi, per mezzo di ribassi accordati alle casse malati27.
26 FF 1999 3020
27 Cfr. art. 56 cpv. 3 LAMal.