Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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Secondo l'articolo attualmente in vigore, più in particolare secondo le circostanze stabilite dal capoverso 1 lettera b (ora lett. a), è punibile chi fabbrica, immette in commercio, prescrive, importa, esporta o commercia all'estero medicamenti senza omologazione o autorizzazione oppure contravvenendo ad altre disposizioni della LATer. La prassi assimila queste azioni a un'infrazione all'omologazione o all'autorizzazione rilasciate dalle autorità136. È il caso, per esempio, quando la decisione di omologazione vieta espressamente di reclamizzare il prodotto presso gli specialisti o il grande pubblico, e il fabbricante infrange questo divieto. Integrare nel nuovo articolo il passo «trasgredendo all'omologazione o all'autorizzazione» permette di chiarire la disposizione espressa dalla lettera b.
L'abrogazione della lettera c attualmente in vigore è giustificata dal fatto che la fattispecie descritta (dispensare agenti terapeutici senza autorizzazione) è già compresa nella lettera a (immettere in commercio medicamenti) e dalla lettera c (immettere in commercio dispositivi medici). Secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d l'espressione «immissione in commercio» comprende tanto lo «smercio» quanto la «dispensazione» di agenti terapeutici. Sopprimere la lettera c consente pertanto di eliminare un inutile doppione.
ad cpv. 2 e 3
Questi due capoversi vengono semplicemente adeguati al nuovo sistema di sanzioni previsto dal Codice penale.
Art. 86a (nuovo) Esposizione a pericolo astratto per la salute
L'articolo 86a si riferisce a un delitto per il quale prevede, contrariamente a quanto avviene di norma per altri delitti puniti secondo l'articolo 10 capoverso 3 CP con pene privative della libertà fino a tre anni o con pene pecuniarie, una pena privativa della libertà limitata a un anno al massimo. Questa limitazione si giustifica alla luce dell'articolo 86 che, in caso di esposizione concreta a pericolo per la salute, prevede invece una pena privativa della libertà di tre anni.
Poiché l'effettiva esposizione a pericolo non deve essere provata, i reati vanno chiaramente distinti rispetto a quanto previsto dall'articolo 87 capoverso 1 lettera f attualmente in vigore. L'articolo 86a concernerà innanzitutto, nel capoverso 1, tutte le fattispecie legate a medicamenti, elencate nell'articolo 86 capoverso 1 lettera a. Tra queste figurano quindi la fabbricazione, l'immissione in commercio, la prescrizione, l'importazione, l'esportazione e il commercio all'estero illegali. Come criterio di delimitazione rispetto all'articolo 87 capoverso 1 lettera f, è possibile considerare un'esposizione astratta a pericolo per la salute solo in relazione a medicamenti soggetti a prescrizione medica, ossia a quelli che sono potenzialmente più pericolosi poiché la loro utilizzazione senza diagnosi medica (o veterinaria) e il necessario accompagnamento specialistico possono comportare danni seri e mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute dell'essere umano (cfr. art. 23 lett. c e art. 24 lett. c OM). La restrizione ai medicamenti delle categorie A e B ha inoltre il vantaggio di porre un chiaro limite oggettivo e facilmente applicabile. Sono poi considerati alla stessa stregua dei medicamenti soggetti a prescrizione medica anche i medicamenti non omologati ma che dovrebbero esserlo e, in tal caso, sarebbero classificati
136 Cfr. Benedikt A. Suter, in: Eichenberger/Jaisli/Richli (a c. di), Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz, Basilea 2006, art. 86 n. 16.