Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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Art. 86-87
In generale
Occorre adeguare le disposizioni penali della LATer alla revisione della parte generale del Codice penale, entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Le pene previste dagli articoli 86 e 87 LATer vanno pertanto conformate, sulla base di quanto previsto dall'articolo 333 CP, al nuovo sistema di sanzioni. Sono inoltre necessarie alcune modifiche di natura redazionale.
Sulla base di difficoltà emerse nella prassi e legate alla raccolta delle necessarie prove, appare ora necessario introdurre una nuova fattispecie penale. Il nuovo articolo 86a consentirà pertanto di affrontare infrazioni alla legge che, concretamente, non hanno comportato alcuna esposizione a pericolo dimostrabile della salute di persone ma che, alla luce del medicamento coinvolto, presentano un rischio elevato. Di conseguenza, la nuova norma penale viene suddivisa tra l'articolo 86 e l'articolo 87. La fattispecie di cui è questione all'articolo 86a è considerata come un delitto ma prevede, se paragonata all'articolo 86, delle pene ridotte.
Con l'articolo 86b, inoltre, le infrazioni al divieto di vantaggi pecuniari sancito dall'articolo 57a verrà d'ora in poi considerato un delitto, mentre le infrazioni all'obbligo di dichiarare ora sancito dall'articolo 57c verranno considerate contravvenzioni (nuovo art. 87 cpv. 1 lett. h).
Indipendentemente da queste nuove disposizioni penali, sulla base della suddivisione delle infrazioni, prevista dagli articoli 10 e 103 CP, tra crimini, delitti e contravvenzioni, occorre modificare le rubriche degli articoli 86 e 87: l'articolo 86 descrive ora non solo delitti (cpv. 1 e 3), ma anche crimini (cpv. 2), mentre l'articolo 87 non comprende solo contravvenzioni (cpv. 1 e 3), ma anche delitti (cpv. 2). La nuova rubrica proposta per l'articolo 86 riprende ora lo stesso criterio applicato per suddividere gli articoli 86, 86a e 87, ossia l'esposizione a pericolo. Di conseguenza, l'articolo 86 e l'articolo 86a porteranno rispettivamente la rubrica «Esposizione a pericolo concreto per la salute» e la rubrica «Esposizione a pericolo astratto per la salute». L'articolo 87 presenterà invece una rubrica neutrale, ossia «Altri reati».
Estensione delle disposizioni penali concernenti l'articolo 86a
L'obiettivo principale della legge sugli agenti terapeutici è tutelare la salute delle persone (art. 1). Per questo motivo l'articolo 86, nel suo ruolo di norma penale, menziona esplicitamente l'esposizione a pericolo per la salute. Questa costituisce, al contrario dell'articolo 87 attualmente in vigore, il presupposto per una fattispecie. L'articolo 86 concerne i casi di esposizione concreta a pericolo per la salute: per far sì che una delle fattispecie da esso descritte sia data, occorre provare chiaramente il pericolo effettivamente corso dalla salute di una o più persone. La semplice possibilità o il semplice sospetto di pericolo non bastano per una condanna.
Nella prassi, si è rivelato particolarmente difficile presentare la prova che la salute di una o più persone sia o sia stata effettivamente messa in pericolo135. Di solito è possibile farlo sulla base della testimonianza di chi è stato direttamente coinvolto, ossia dei consumatori. Sovente, tuttavia, questi non sono noti oppure possono essere rintracciati solo al prezzo di un impegno eccessivo. Se entrano in linea di conto
135 Cfr. le due sentenze del Tribunale federale 6B_115/2008 del 4 settembre 2008 e 6B_374/2008 del 27 novembre 2008.