Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

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Analogamente a quanto stabilito per i medicamenti, un'infrazione che interessa dispositivi medici va considerata come semplice contravvenzione se commessa esclusivamente per uso personale (art. 87 cpv. 1 lett. f).

Per le infrazioni compiute nel quadro di un'attività professionale, il capoverso 3 prevede una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Un'infrazione per negligenza è punita con una multa fino a 100 000 franchi (cpv. 4).

Art. 86b (nuovo) Infrazione al divieto di vantaggi pecuniari

Le infrazioni all'articolo 57a saranno trattate, analogamente a quanto previsto in caso di concessione di vantaggi dalle disposizioni del Codice penale concernenti la corruzione (art. 322quinquies e 322sexies CP), come un delitto; per questo motivo si prevede ora, nel presente articolo, una disposizione penale a parte. Aumentando la minaccia (pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria) si intende produrre e rafforzare un effetto sostanzialmente preventivo che, secondo l'opinione unanime di tutte le persone e gli enti coinvolti, oggi praticamente non esiste. Attualmente, infatti, le infrazioni al divieto di promettere e accettare vantaggi pecuniari sono considerate, dal punto di vista penale, una semplice contravvenzione, e rientrano così nelle disposizioni concernenti la pubblicità dei medicamenti (cfr. art. 87 cpv. 1 lett. b LATer e la sezione «Pubblicità e confronti di prezzi», che comprende gli art. 31-33 LATer), che prevedono, in caso di infrazione, una multa massima di 50 000 franchi.

Includere le infrazioni all'articolo 57a nella lista dei delitti che si trova all'articolo 86 LATer non sarebbe tuttavia opportuno. Questi devono implicare, infatti, un'esposizione concreta a pericolo per la salute. Il divieto di promettere e accettare vantaggi, al contrario, non presuppone direttamente un pericolo di questo genere, ma piuttosto la possibilità di influire sulla prescrizione, la dispensazione o l'utilizzazione da parte delle persone che hanno beneficiato di determinati vantaggi. A causa di questa distinzione occorre pertanto prevedere, nel nuovo articolo 86b capoverso 2, una disposizione penale a parte.

Art. 87, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. f-h (nuova) e cpv. 2

Il periodo introduttivo del capoverso 1 e il capoverso 2 sono semplicemente adeguati al nuovo sistema di sanzioni previsto dal Codice penale.

Il tenore del capoverso 1 lettera f va adeguato alla nuova formulazione degli articoli 86 e 86a. Esso precisa che tutti i medicamenti destinati esclusivamente all'uso personale non sottostanno alle pene previste dall'articolo 87. La seconda parte del periodo costituisce pertanto una deroga all'articolo 86a. Poiché in questi casi viene messa in pericolo esclusivamente la propria salute, ma non quella di terzi, l'infrazione corrispondente va qualificata solamente come contravvenzione.

La LATer costituisce la base giuridica per tutte le sue disposizioni d'esecuzione. Le azioni punibili elencate negli articoli 86 e 87 LATer coprono da parte loro tutto il campo di applicazione della legislazione in materia e, di conseguenza, anche le disposizioni di esecuzione. Poiché, alla luce di queste considerazioni, il primo periodo dell'articolo 87 capoverso 1 lettera g non ha praticamente alcun senso, occorre abrogarlo.