Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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Art. 78a Relazione sulla gestione (nuovo)
La relazione sulla gestione dell'Istituto è ora disciplinata in un articolo a parte. Essa va presentata dalla Direzione, secondo le disposizioni della legislazione concernente le società anonime.
Art. 79 Riserve
All'articolo 79 in vigore è stato attribuito un nuovo titolo, e il suo testo è stato formulato in termini più chiari e succinti. Pur non essendovi obbligato, l'Istituto ha la possibilità di costituire delle riserve. Ora queste dovranno essere limitate a metà di un preventivo annuale al massimo (attualmente «un importo adeguato»). Dell'impiego degli utili decide il Consiglio federale una volta all'anno, parallelamente all'approvazione dei conti (art. 72a cpv. 3); ciò corrisponde a quanto prefigurato dal principio 27 del rapporto sul governo d'impresa.
Art. 80 Responsabilità
Il rapporto sul governo d'impresa stabilisce (principio 11) che le unità cui sono affidati compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza rispondono, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale131, unicamente se violano importanti obblighi nell'esercizio delle loro funzioni e se il danno non è riconducibile alla violazione di obblighi da parte di soggetti sottoposti a vigilanza. Secondo la giurisprudenza federale, un'importante violazione dei doveri di ufficio è data solo nel caso in cui un'autorità o un tribunale si macchino di un'inavvertenza inammissibile, che non sarebbe stata compiuta da una persona consapevole dei propri doveri. Il capoverso 2 stabilisce questa limitazione della responsabilità per l'Istituto132.
Art. 81a (nuovo)
Nella legge attualmente in vigore manca un disciplinamento che riassuma i diversi aspetti delle attività di sorveglianza svolte dall'Istituto, dal Consiglio federale e dal Parlamento; questa lacuna è ora colmata dall'articolo 81a. Il Consiglio federale esercita la sua funzione di controllo in particolare nominando i membri e il presidente del Consiglio d'Istituto, approvando la nomina del direttore e designando l'Ufficio di revisione. Esso, inoltre, approva il rapporto di gestione e, se occorre, decide il discarico del Consiglio d'Istituto. La lettera e di questo nuovo articolo gli consente di verificare a ritmo annuale se gli obiettivi strategici sono stati raggiunti, malgrado questi siano stabiliti una volta ogni quattro anni (si veda in merito quanto commentato all'art. 70). La valutazione annuale è senz'altro possibile, grazie al sistema di indicatori definiti dall'Istituto e ai diversi rapporti presentati.
Nel capoverso 5 infine, si precisa che sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza esercitata dal Parlamento. La procedura è retta dalla legge sul Controllo delle finanze e dalla legge sul Parlamento.
131 Tra le altre, DTF 123 II 577, consid. 4d/dd.
132 Corrisponde all'art. 19 cpv. 2 LFINMA, che stabilisce le responsabilità della FINMA.